Sforbiciata al Piano paesaggistico
Il Tar sblocca le concessioni
nei Comuni in regola con il Puc
Quattro ricorsi e un solo verdetto: il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha annullato il quarto comma dell'articolo 15 delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale. In concreto: non c'è più il blocco delle concessioni edilizie - in attesa delle “intese” previste dalla norma giudicata illegittima - nei Comuni già dotati di piano urbanistico. La seconda sezione del Tar, presidente Lucia Tosti, si è pronunciata su due ricorsi presentati contro la Regione e il Comune di Golfo Aranci (presentati uno dalla Torre Terrata srl e l'altro da Molina Immobiliare srl e Yachting club Marana srl, rappresentati dagli avvocati Pietro Corda e Ilaria Corda) e altrettanti ricorsi contro la Regione assieme al Comune di Santa Teresa di Gallura (i ricorrenti erano la Immobiliare SIFI srl e la Internautica Srl, con l'avvocato Gianmarco Tavolacci). Le amministrazioni comunali non si erano costituite in giudizio.
I giudici amministrativi hanno valutato in tutti e quattro i casi «la legittimità delle modalità con cui la previsione contestata è stata inserita nelle norme tecniche di attuazione», sotto il profilo procedurale, e profilo procedurale, e nel merito, la «legittimità delle relative disposizioni in relazione al complesso delle disposizioni transitorie ed al quadro normativo che ne forma il presupposto».
Su richiesta del Tar, che aveva necessità di verificare alcune delle contestazioni mosse dai ricorrenti, «la Regione ha precisato che la modifica dell'art. 15, ovvero l'introduzione del quarto comma, si sarebbe resa necessaria “successivamente alla data di adozione” perché sarebbero pervenute all'amministrazione diverse segnalazioni che evidenziavano “alcuni elementi fortemente negativi” rappresentati dalla possibilità, per i comuni dotati di PUC, di mandare avanti - frettolosamente- interventi di trasformazione del territorio in base a semplice stipula di convenzione di lottizzazione entro il 24 maggio 2006».
Tuttavia, si legge in tutte e quattro le sentenze, «è un dato di fatto incontrovertibile che il comma in contestazione è stato introdotto quando ormai il procedimento di formazione del Piano, in special modo nelle sue norme tecniche, si doveva ritenere concluso e quando l'impianto normativo si era definito nella sua consistenza oggettiva e nei contenuti sostanziali delle relative prescrizioni. Non risulta peraltro e non è stato dimostrato in giudizio che la modifica ora in contestazione sia stata fatta oggetto di specifica discussione neanche in sede di approvazione del Piano da parte della Giunta».
Secondo i giudici amministrativi, la disposizione contestata «non solo non è stata fatta oggetto delle conferenze di copianificazione e di istruttoria pubblica, ma […] non ha potuto essere sottoposta alla fase delle osservazioni da parte e dei comuni e dei privati titolari di posizioni differenziate e qualificate, e […] non risulta esaminata e valutata, nei suoi effetti, da nessun organo titolare di competenze nell'adozione ed approvazione del Piano. Né può essere sufficiente l'approvazione da parte della Giunta del testo contenente la modifica, laddove non sia stato dimostrato o non sia stato possibile dimostrare quando, come e da chi tale modifica è stata introdotta e se la nuova formulazione della norma, nel testo ora contestato, sia stata sufficientemente evidenziata dall'organo (o ufficio) proponente all'organo collegiale, non trattandosi della correzione di un errore materiale o di una irregolarità».
Di fronte alle obiezioni presentate dai legali della Regione, che invocavano il “carattere speciale” della legge regionale che ha disciplinato la procedura di approvazione del Piano, la sentenza ribatte che è prevista comunque «la partecipazione, a diversi livelli di incisività, sia del Consiglio regionale che degli enti locali, sia dei privati che di altri enti esponenziali (questi ultimi attraverso le osservazioni)», con un percorso che «prevede fasi distinte di adozione e di approvazione, e presenta dunque un livello di assimilabilità con la procedura di approvazione dei piani urbanistici tale da consentire di mutuare i principi giurisprudenziali formatisi in campo urbanistico».
La disposizione, fra l'altro, «incide in misura determinante sullo stesso uso del territorio», sottolineano i giudici amministrativi, «interferendo sia sull'autonomia dei Comuni, fatta salva dalla stessa legge regionale n. 8/2004, sia su una molteplicità di corrispondenti posizioni soggettive dei privati che lo stesso legislatore, nel disciplinare i contenuti del nuovo Piano paesaggistico, ha inteso salvaguardare, con una previsione che ha una sua coerenza, poiché “premia” i Comuni virtuosi dotatisi per tempo di piani urbanistici, approvati secondo regole già più sensibili alla presenza di valori paesaggistici da preservare».
Ragionando sulla natura del procedimento di intesa richiesto per il via libera alle concessioni edilizie, il Tar conclude che «l'imposizione di questo ulteriore aggravio procedimentale è illegittima anche sul piano sostanziale. Né può giustificare l'inserimento della norma, secondo una procedura quanto meno anomala, la constatazione che molti Comuni si siano affrettati ad approvare piani di lottizzazione prima dell'approvazione definitiva del Piano paesaggistico. Se tali piani sono stati approvati in modo legittimo, seguendo le procedure vigenti, è inutile l'aggravio del procedimento; se invece non sono state rispettate le norme non è con lo strumento dell'intesa che deve porsi rimedio all'illegittimità».
Da qui l'accoglimento dei quattro ricorsi e l'annullamento del quarto comma dell'articolo 15 delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale, assieme ai provvedimenti dei due Comuni che avevano sospeso le concessoni edilizie chieste dai ricorrenti. Sbloccati quindi a Golfo Aranci le opere di urbanizzazione previste dal piano di lottizzazione a Torre Terrata (zona F3 del PUC) e le opere di urbanizzazione ed edilizie del piano di lottizzazione convenzionato a Marana (zone F1A, G15 - G16); a Santa Teresa di Gallura il Comune potrà dare il via libera a due edifici residenziali in un lotto del piano di lottizzazione Ruoni Alta (comparto F4.8). Ma sono tanti i Comuni alle prese con casi analoghi.