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Sardegna: Giunta bocciata, il Tar riscrive il Piano paesaggistico

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    centrosardegna
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    00 01/11/2007 14:31
    Con una sentenza clamorosa, il Tar della Sardegna ha cancellato la norma del Piano paesaggistico che assegnava alla Giunta il potere decisionale su qualsiasi richiesta di concessione edilizia. La decisione è arrivata in accoglimento di un ricorso presentato da due società immobiliari per un intervento nella costa di Olbia. La motivazione: la norma era stata introdotta dopo l'approvazione del Ppr, in vigore dal maggio del 2006, senza aver chiesto il parere del Consiglio e, sembra, della stessa Giunta.
    La Corte dei Conti. La Corte d'Appello. E ora il Tar. Per la Giunta regionale non è una stagione felice. Ieri il Piano paesaggistico ha subìto un brusco stop, uno schiaffone dai giudici amministrativi: il quarto comma delll'articolo 15 delle norme di attuazione, quel passaggio del Piano che regola l'intesa fra chi propone (interventi edilizi di cittadini, Comuni, imprese) e chi deve giudicare se la proposta può superare le rigide regole urbanistiche (la Regione) è stato cancellato dal Tar. Significa che scatta il via libera per gli interventi edilizi delle società i cui ricorsi sono stati accolti ieri, ma anche per tutti quelli di imprese e cittadini previsti nei piani di lottizzazione convenzionati alla data di adozione del Ppr, in vigore dal 24 maggio 2006. L'annullamento disposto dal Tar Sardegna, infatti, ha efficacia erga omnes , vale cioè per tutti.
    IL RICORSO. La sentenza del Tar riguarda la Regione e il comune di Golfo Aranci da una parte e due società immobiliari, rappresentate dagli avvocati Pietro e Ilaria Corda, dall'altra. Il ricorso è stato presentato alcuni mesi fa e riguarda una concessione per opere edilizie e di urbanizzazione a Punta Marana, località marina alle porte di Olbia.
    IL GIUDIZIO. Il Tar, con la sentenza di ieri (ce ne sono altre tre, depositate sempre ieri, con le stesse conclusioni), ha annullato l'articolo 15, 4° comma, delle norme tecniche di attuazione del Ppr. Precisamente, il passaggio che condizionava al raggiungimento di un'intesa con la Regione la realizzazione di interventi edilizi previsti nei piani di lottizzazione approvati, e con convenzione efficace alla data di adozione del Piano. Interventi per i quali non fosse stata ancora rilasciata la concessione edilizia. Questa sorta di intesa era stata introdotta con l'articolo 11 delle stesse norme di attuazione ed era finalizzata «alla definizione di azioni strategiche preordinate a disciplinare le trasformazioni ed il recupero urbanistico del territorio, in attuazione del Ppr». Ovvero, la Giunta - con gli articoli 11 e 15, 4° comma - si era attribuita un vero e proprio potere di veto sugli interventi edilizi previsti nei piani di lottizzazione. Il Tar della Sardegna ha eliminato questo potere, "cancellando" il passaggio-chiave.
    I MOTIVI. I giudici amministrativi hanno rilevato che la norma non era presente nel Ppr adottato un anno e mezzo fa, ma è stata introdotta «solo in sede di approvazione del Ppr», in violazione della legge regionale 8 del 2004 che imponeva «che il Ppr adottato dovesse essere oggetto delle conferenze di co-pianificazione e dell'istruttoria pubblica». Un articolo modificato «neanche nel corso dell'approvazione in Giunta», dicono i giudici. E allora dove? Quando?
    LE REAZIONI. «Cade uno dei cardini di questo Piano paesaggistico», dice l'avvocato Marcello Vignolo , «ma non è vero che non esistono margini di tutela, tornano in vigore infatti le autorizzazioni paesaggistiche previste prima del Ppr».
    «Il Tar ha smontato il Piano, i Comuni tornano a svolgere la loro funzione di programmazione urbanistica», dice Ignazio Artizzu , capogruppo di An. «Questa sentenza dimostra che quella norma era sbagliata», dice Gianfranco Cualbu , numero uno di Coimpresa, il cui progetto sul colle di Tuvixeddu è stato bloccato da un provvedimento della Giunta, «indietro non si torna, anche se per quanto riguarda il Ppr noi siamo sempre stati in regola».
    «Sono preoccupato», dice Chicco Porcu , capogruppo PS, «di fatto questa sentenza sembra non consentire in questa fase di transizione una tutela ambientale fra i vecchi Puc e quelli nuovi, adeguati alle nuove norme».
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    centrosardegna
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    00 01/11/2007 14:56
    Sforbiciata al Piano paesaggistico
    Il Tar sblocca le concessioni
    nei Comuni in regola con il Puc





    Quattro ricorsi e un solo verdetto: il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha annullato il quarto comma dell'articolo 15 delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale. In concreto: non c'è più il blocco delle concessioni edilizie - in attesa delle “intese” previste dalla norma giudicata illegittima - nei Comuni già dotati di piano urbanistico. La seconda sezione del Tar, presidente Lucia Tosti, si è pronunciata su due ricorsi presentati contro la Regione e il Comune di Golfo Aranci (presentati uno dalla Torre Terrata srl e l'altro da Molina Immobiliare srl e Yachting club Marana srl, rappresentati dagli avvocati Pietro Corda e Ilaria Corda) e altrettanti ricorsi contro la Regione assieme al Comune di Santa Teresa di Gallura (i ricorrenti erano la Immobiliare SIFI srl e la Internautica Srl, con l'avvocato Gianmarco Tavolacci). Le amministrazioni comunali non si erano costituite in giudizio.

    I giudici amministrativi hanno valutato in tutti e quattro i casi «la legittimità delle modalità con cui la previsione contestata è stata inserita nelle norme tecniche di attuazione», sotto il profilo procedurale, e profilo procedurale, e nel merito, la «legittimità delle relative disposizioni in relazione al complesso delle disposizioni transitorie ed al quadro normativo che ne forma il presupposto».

    Su richiesta del Tar, che aveva necessità di verificare alcune delle contestazioni mosse dai ricorrenti, «la Regione ha precisato che la modifica dell'art. 15, ovvero l'introduzione del quarto comma, si sarebbe resa necessaria “successivamente alla data di adozione” perché sarebbero pervenute all'amministrazione diverse segnalazioni che evidenziavano “alcuni elementi fortemente negativi” rappresentati dalla possibilità, per i comuni dotati di PUC, di mandare avanti - frettolosamente- interventi di trasformazione del territorio in base a semplice stipula di convenzione di lottizzazione entro il 24 maggio 2006».

    Tuttavia, si legge in tutte e quattro le sentenze, «è un dato di fatto incontrovertibile che il comma in contestazione è stato introdotto quando ormai il procedimento di formazione del Piano, in special modo nelle sue norme tecniche, si doveva ritenere concluso e quando l'impianto normativo si era definito nella sua consistenza oggettiva e nei contenuti sostanziali delle relative prescrizioni. Non risulta peraltro e non è stato dimostrato in giudizio che la modifica ora in contestazione sia stata fatta oggetto di specifica discussione neanche in sede di approvazione del Piano da parte della Giunta».

    Secondo i giudici amministrativi, la disposizione contestata «non solo non è stata fatta oggetto delle conferenze di copianificazione e di istruttoria pubblica, ma […] non ha potuto essere sottoposta alla fase delle osservazioni da parte e dei comuni e dei privati titolari di posizioni differenziate e qualificate, e […] non risulta esaminata e valutata, nei suoi effetti, da nessun organo titolare di competenze nell'adozione ed approvazione del Piano. Né può essere sufficiente l'approvazione da parte della Giunta del testo contenente la modifica, laddove non sia stato dimostrato o non sia stato possibile dimostrare quando, come e da chi tale modifica è stata introdotta e se la nuova formulazione della norma, nel testo ora contestato, sia stata sufficientemente evidenziata dall'organo (o ufficio) proponente all'organo collegiale, non trattandosi della correzione di un errore materiale o di una irregolarità».

    Di fronte alle obiezioni presentate dai legali della Regione, che invocavano il “carattere speciale” della legge regionale che ha disciplinato la procedura di approvazione del Piano, la sentenza ribatte che è prevista comunque «la partecipazione, a diversi livelli di incisività, sia del Consiglio regionale che degli enti locali, sia dei privati che di altri enti esponenziali (questi ultimi attraverso le osservazioni)», con un percorso che «prevede fasi distinte di adozione e di approvazione, e presenta dunque un livello di assimilabilità con la procedura di approvazione dei piani urbanistici tale da consentire di mutuare i principi giurisprudenziali formatisi in campo urbanistico».

    La disposizione, fra l'altro, «incide in misura determinante sullo stesso uso del territorio», sottolineano i giudici amministrativi, «interferendo sia sull'autonomia dei Comuni, fatta salva dalla stessa legge regionale n. 8/2004, sia su una molteplicità di corrispondenti posizioni soggettive dei privati che lo stesso legislatore, nel disciplinare i contenuti del nuovo Piano paesaggistico, ha inteso salvaguardare, con una previsione che ha una sua coerenza, poiché “premia” i Comuni virtuosi dotatisi per tempo di piani urbanistici, approvati secondo regole già più sensibili alla presenza di valori paesaggistici da preservare».

    Ragionando sulla natura del procedimento di intesa richiesto per il via libera alle concessioni edilizie, il Tar conclude che «l'imposizione di questo ulteriore aggravio procedimentale è illegittima anche sul piano sostanziale. Né può giustificare l'inserimento della norma, secondo una procedura quanto meno anomala, la constatazione che molti Comuni si siano affrettati ad approvare piani di lottizzazione prima dell'approvazione definitiva del Piano paesaggistico. Se tali piani sono stati approvati in modo legittimo, seguendo le procedure vigenti, è inutile l'aggravio del procedimento; se invece non sono state rispettate le norme non è con lo strumento dell'intesa che deve porsi rimedio all'illegittimità».

    Da qui l'accoglimento dei quattro ricorsi e l'annullamento del quarto comma dell'articolo 15 delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale, assieme ai provvedimenti dei due Comuni che avevano sospeso le concessoni edilizie chieste dai ricorrenti. Sbloccati quindi a Golfo Aranci le opere di urbanizzazione previste dal piano di lottizzazione a Torre Terrata (zona F3 del PUC) e le opere di urbanizzazione ed edilizie del piano di lottizzazione convenzionato a Marana (zone F1A, G15 - G16); a Santa Teresa di Gallura il Comune potrà dare il via libera a due edifici residenziali in un lotto del piano di lottizzazione Ruoni Alta (comparto F4.8). Ma sono tanti i Comuni alle prese con casi analoghi.