Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione 2^
sentenza 19 dicembre 2006 n. 2997
Il provvedimento impugnato trae legittimazione dal vigente testo unico dell’edilizia, e specificamente dalla disposizione (art. 22, primo comma, d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380) che subordina a denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili né all’elenco di cui all’articolo 10 (interventi subordinati a permesso di costruire), né all’articolo 6 (attività edilizia libera): anche le opere di sistemazione del terreno che, al di là della mera coltivazione, comportino trasformazione del territorio, devono ritenersi invero soggette a d.i.a. in forza del citato art. 22, norma residuale volta ad evitare che interventi non privi di rilievo, diversi da quelli previsti dagli artt. 6 e 10, sfuggano alle verifiche dell’Autorità preposta al controllo del territorio.