rifiuto autotutela tributaria - non è impugnabile

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lillo1
00giovedì 30 aprile 2009 12:12
Con pronuncia 2870 del febbraio scorso, le sezioni unite della Cassazione hanno affermato che il ricorso contro il rifiuto dell’autotutela tributaria è radicalmente inammissibile; per contestare un atto impositivo, il contribuente ha l’onere di proporre tempestivo ricorso verso tale provvedimento. L’autotutela è un procedimento di secondo grado, attraverso il quale, l’amministrazione, rilevato un vizio di illegittimità dell’atto amministrativo o valutata l’inopportunità del suo mantenimento, provvede alla rimozione totale o parziale dell’atto stesso; per quel che qui interessa, quando si concreta in annullamento o rettifica del provvedimento amministrativo, l’autotutela ha efficacia retroattiva e travolge tutti gli atti presupposti emessi in riferimento alla specifica fattispecie impositiva. Nell’ambito tributario, l’art. 19 del d.lgs. 546/92 riconosce rilevanza esclusivamente del silenzio – rifiuto della restituzione dei tributi, interessi e sanzioni. Già il Consiglio di Stato, in ambito amministrativo, ha escluso che la procedura per la constatazione del silenzio - rifiuto possa essere utilizzata per rimettere in discussione provvedimenti ormai divenuti inoppugnabili; è stato, altresì, precisato che non sussiste obbligo dell´amministrazione di provvedere allorquando l´interessato, abbia sollecitato l´esercizio del potere di autotutela, non sussistendo rispetto a questo una posizione di interesse legittimo, ma di mero interesse di fatto.

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