Re: piccolo aiuto da chi studia o gia laureato in Giurisprudenza
(valej), 26/09/2012 19.52:
Ragazzi so che qui sul forum ci sono tanti
Edit esperti giuristi ,mi servirebbe qualcuno tra questi che mi sappia dire se lo schema concettuale che mi sono fatta è esatto(mi servirebbe solo una conferma)
vi ringrazio anticipatamente
Edit: chi dice così poi fa causa per danni
-CAUSA PETENDI=ovvero titolo dell'azione è il
fatto giuridico sul quale l'attore fonda la domanda o ancora il diritto sostanziale affermato in forza del quale viene chiesto il petitum.
Quindi potrebbe essere una causa petendi il fatto giuridico della comparavendita(per esempio di un immobile)
-PETITUM IMMEDIATO=provvedimento che si chiede al giudice,riprendendo l'esempio di sopra il provvedimento di condanna al pagamento della somma prevista o pattuita
-PETITUM MEDIATO bene o utilita che si chiede alla controparte nell'esempio la somma di denaro
-FATTI COSTITUTIVI nell'esempio il contratto di comparavendita
Definizioni a parte(che sono prese dal manuale mi serve sapere se è giusto l'esempio
Ow, pensa che io ho sempre creduto che la "causa petendi" fosse pedissequa al "motivum scoreggiandi". Ma dunque così non è.
La cosa che mi fa più inc..hiodare alla sedia è che almeno un paio di altri Colleghi di questo forum si sono eclissati quel tanto che basta che rimango solo io per questioni....squisitamente universitarie!
Ohh, scherzo, ci provo che è un piacere.
Premessa concreta: ma non ti chiederanno mai queste cose ad un esame! Sono troppo...hmm astratte. Anche se fosse per un concorso, ti chiedono termini, decadenze, nullità, procedimenti speciali, impugnazioni, di solito. Comunque a prima vista va bene tutto ciò che hai detto, anche se vista la possibilità di fare il pelo all'uovo possono massacrarti a prescindere dalla dizione utilizzata.
Sub a): sulla causa petendi direi così (modifico un pelo il tuo testo): titolo dell'azione è quel fatto o atto o rapporto giuridico sul quale l'attore fonda la domanda o ancora il diritto sostanziale affermato in forza del quale viene chiesto il petitum.
Commento: dire la ragione della domanda pareva brutto? Comunque sia, mi pare esista una macro categoria di "fatto giuridico" che ingloba anche atti e rapporti giuridici. Ma parlo a spanne senza leggere nulla: nel dubbio che fatti, atti e rapporti siano sullo stesso livello specificherei.
Ed infatti per il tuo esempio io francamente vedrei nella compravendita un atto giuridico piuttosto che un fatto in linea teorica (ma mi rendo conto che si assuma come fatto in una narrazione storica degli eventi di causa). Ed individuerei invece nel rapporto giuridico della compravendita la causa petendi di un procedimento quanti minoris per vizi oppure per recesso nei termini. Ma si tratta di una disquisizione veramente teorica e nella pratica si parla di "compravendita" come causa petendi di qualsiasi tipo di azione in merito al relativo contratto, senza badare se l'azione derivi da fatti sopravvenuti in corso di esecuzione del contratto o nella sua fase di genesi, distinguendo fra fatto o atto.
Sub b): direi che va bene
Sub c): direi che va bene. Al limite terrei a mente che vi può essere un petitum mediato senza che vi sia necessariamente una controparte come hai suggerito, poiché vi è certamente un petitum mediato allorché si chiede al giudice un provvedimento di nomina di tutore, ad es. ma non vi è tecnicamente una controparte controinteressata.
Sub d): Beh ok, detto così è molto semplice. Ma direi di guardare il commento di giurisprudenza e dottrina all'art 163 c.p.c c. IV, che è la cosa più importante per qualunque atto di citazione, lì vedi cosa siano i fatti costituivi della domanda, quali siano i livelli minimi di esposizione, quali le possibili mancanze, quali le conseguenze per omissioni, le possibili nullità, con le conseguenti diverse discipline di emendatio o mutatio, tutte cose che chiedono spesso in qualunque tipo di esame processuale (e non sono poi difficili).
Detto in termini così generali, direi che nella prassi i fatti costitutivi di un'azione non si fondano esclusivamente solo sul rapporto giuridico principale posto alla base della domanda.
Di solito infatti compaiono fatti ulteriori del tutto estranei al rapporto principale, anche se collegati alla domanda principale.
Nell'esempio dell'immobile compravenduto ad esempio succede spesso che uno si incazzi di brutto con il venditore per le classiche macchie di umidità che compaiono a settimane, mesi ed anni di distanza dalla vendita, in modo del tutto inaspettato.
Queste non solo rovinano il bene immobile acquistato ed oggetto del contratto di compravendita ma magari fanno anche danni sul dipinto prezioso del Mutandari appena comprato ed apposto sulla parete in corrispondenza dell'affioramento.
Se questo Mutandari viene come per magia macerato in poco tempo dall'umidità, "vizio occulto" di cui il venditore doveva sapere per forza perché il bastardone, magari, ha malvagiamente dato una mano di vernice il giorno prima di farti vedere la casa, altrimenti vedevi un'umidità da grotte delle zinzoluse, ecco, se gli fai causa proprio per questo, per il dipinto distrutto, questo spiacevole incidente diventa uno dei fatti costitutivi della tua domanda ma non c'entra immediatamente con il rapporto di compravendita.
L'azione dipende dalla compravendita dell'immobile ma uno dei fatti costituivi che incide maggiormente su quest'azione è proprio la quantificazione del danno, ovvero sul preziosissimo Mutandari, appeso sotto i faretti Melkstroed Vytesson comprati all'ikea di brescia. E tutto ciò non si può dire immediatamente attinente al "contratto di compravendita" almeno in linea teorica assoluta, come sopra prospettato.
Comunque sia, un business industrial lawyer ed un funky jazz lawyer che conosco di questo forum sapranno aggiungere le loro interessanti note e deduzioni a questo discorso
vero?