procedimento disciplinare dopo l. 150

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lillo1
00martedì 18 maggio 2010 11:33
ho un problema di norme transitorie (che, come al solito, mancano)

- un procedimento disciplinare sospeso prima dell'entrata in vigore della legge 150, in attesa della definizione del procedimento penale;
- procedimento penale concluso con l'accertamento della responsabilità del dipendente

ora occorre riaprire (e poi chiudere con una sanzione decisamente grave) il procedimento disciplinare.
applico la nuova disciplina o la vecchia?
le differenze non sono irrilevanti, sia dal punto di vista sostanziale, sia dal punto di vista procedurale... e lo so che come faccio, sbaglio.

che palle.

ferrari.m
00martedì 18 maggio 2010 13:59
Re:
lillo1, 18/05/2010 11.33:

ho un problema di norme transitorie (che, come al solito, mancano)

- un procedimento disciplinare sospeso prima dell'entrata in vigore della legge 150, in attesa della definizione del procedimento penale;
- procedimento penale concluso con l'accertamento della responsabilità del dipendente

ora occorre riaprire (e poi chiudere con una sanzione decisamente grave) il procedimento disciplinare.
applico la nuova disciplina o la vecchia?
le differenze non sono irrilevanti, sia dal punto di vista sostanziale, sia dal punto di vista procedurale... e lo so che come faccio, sbaglio.

che palle.




Dal punto di vista sostanziale (entità della sanzione) valgono le sanzioni che erano in vigore al momento della commissione dell'illecito disciplinare.

Dal punto di vista procedurale credo che tu debba usare le norme in vigore adesso.
lillo1
00martedì 18 maggio 2010 14:18
dal punto di vista sostanziale ho risolto. art. 3, comma 12, ccnl 2008 (che una volta tanto disciplina il transitorio)

è la parte procedurale che mi lascia perplessa.

Michele Dei Cas
00mercoledì 19 maggio 2010 09:05
http://dirisp1.interfree.it/dirigdoc/guglietti-relazione_10-2-10.doc vedi pagg 13 e 14; non ho minimamente approfondito ma mi pare pertinente.
lillo1
00mercoledì 19 maggio 2010 10:59
grazie mick, ora lo leggo.

cmq, il nano-ministro, con circolare 27.11.2009 n. 9 (in g.u 25.2.2010, n. 29) dice che, in assenza di norme transitorie (e non poteva farle, magari..?) si applicano i principi generali (art. 11 pre leggi), e quindi, secono lui, la discriminante è l'acquisizione della notizia dell'infrazione. se precedente all'entrata in vigore della 150, si applica la vecchia normativa, se successiva si applica la nuova.
a me verrebbe da dire che la discriminante non è l'acquisizione della notizia ma la commissione del fatto, ma lasciamo perdere i sofismi. questo sul piano prcedurale.

sul piano sostanziale, in base al principio di legalità, le nuove fattispecie disciplinari trovano applicazione solo per i fatti verificatisi dopo l'entrata in vigore.

così parlò il vate.

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