partecipazione a appalti da parte di associazioni

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lillo1
00giovedì 12 maggio 2005 21:17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – 2^ Sezione – ha
pronunciato la seguente
Sent. n.1043
Anno 2005
R.g. n. 1755
Anno 2004
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 1755/2004, proposto da CENTRO 24 ORE s.c. a r.l., in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore sig. Daniele Repetto, con sede in Torino, via Gianfrancesco Re n.52, rappresentato e difeso dall’avv. Luca Verrienti, elettivamente domiciliato nel suo studio in Torino, via Ottavio Revel n.19,
CONTRO
la Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, in persona del
Presidente legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,e nei confronti di TELEHELP Associazioni di volontari al servizio dell’anziano, ONLUS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’avv. Pietro Rossanigo e presso lo stesso selettivamente domiciliata in Torino via Stampatori 9,
per l’annullamento, previa emanazione di misure cautelari,
- della determinazione del Direttore dell’Area socio-assistenziale n.59 del 15 novembre 2004, pubblicata all’Albo Pretorio del 18 novembre 2004, con la quale è stato aggiudicato alla controinteressata il servizio di telesoccorso e di teleassistenza per l’anno 2005;
- della lettera d’invito del Direttore dell’Area socio-assistenziale dell’11 agosto 2004 con la quale è stata invitata alla trattativa privata la controinteressata;
- nonché di ogni altro atto precedente, conseguente, presupposto,
confermativo, comunque connesso, anche non noto, nessuno escluso.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Vista la costituzione in giudizio della TELEHELP Associazioni di volontari al servizio dell’anziano, ONLUS, in persona del Presidente.
Visti gli atti tutti della causa e le memorie delle parti.
Relatore alla pubblica udienza del 26 gennaio 2005 il dott. Antonio Plaisant ed uditi l'avv. Verrienti per la parte ricorrente e l'avv. Rossanigo per la controinteressata;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
ESPOSIZIONE IN FATTO
Il Direttore dell’Area Socio Assistenziale della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca -Perosa Argentina- : a) con nota in data 11 agosto 2004, invitava la ricorrente Centro 24 ore s.c.a.r.l. "a formulare la propria migliore offerta per lo svolgimento del servizio di cui all'oggetto (servizio
di telesoccorso e telecontrollo) per il periodo 01.01.2005 - 31.12.2005" in favore degli anziani autosufficienti ospiti presso le n.4 Comunità Alloggio gestite dalla stessa Comunità Montana; b) con determinazione n. 280 in data 18 novembre 2004 stabiliva "di affidare il servizoo di telesoccorso e
teleassistenza per l'anno 2005 alla Associazione Telehelp di volontari a servizio dell'anziano corso mediterraneo 124, 10129 Torino, dietro corrispettivo annuale di €. 1000,00 per le comunità alloggio per anziani, gratuità per l'installazione dell'apparecchiatura completa presso il domicilio degli utenti e di € 10.00 quale canone mensile per il servizio svolto presso il domicilio degli utenti; ... di approvare ... di imputare ...";
c) con nota in data 19 novembre 2004 comunicava alla ricorrente
cooperativa che il servizio in questione "è stato affidato per l'anno 2005, con determinazione dirigenziale iscritta al registro generale al n. 59 in data 15/11/2004, all'Associazione di Volontari Telehelp Corso Mediterraneo 124 di Torino" e "Si resta(va) in attesa di vostra comunicazione al fine di predisporre in tempo utile le procedure necessarie alla disattivazione dei Vostri apparecchi e alla contemporanea
installazione di quelli dell'Associazione subentrante".
Con il ricorso in esame, la cooperativa ricorrente ha chiesto
l’annullamento, previa emanazione di misure cautelari, della
determinazione e della nota, in epigrafe indicate, deducendo le seguenti censure:
1. Violazione della legge 11 agosto 1991 n° 266, della legge regionale 29 agosto 1994 n° 38 e dell’ art. 3 D.P.C.M. 30 marzo 2001.
Eccesso di potere sotto il profilo del difetto assoluto dei presupposti dell’illogicità grave e manifesta, dell’irrazionalità e della irragionevolezza.
Violazione dei principi di par condicio, di libera concorrenza, di remuneratività del servizio e di professionalità delle prestazioni.
La Società cooperativa ricorrente assume che - in virtù delle disposizioni contenute nella legge 266/1991, nella legge Regione Piemonte 38/1994 e nel D.P.C.M. 30 marzo 2001 - la partecipazione delle associazioni di volontariato alle procedure ad evidenza pubblica sarebbe vietata ed, infatti,
l’art.5 della legge 266/1991 indicherebbe, quali uniche forme di
finanziamento consentite alle associazioni di volontariato, i “rimborsi derivanti da convenzioni” e le “entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali”, oltre ad alcune ipotesi di contributi, proibendo alle stesse lo svolgimento di attività lucrative; ed anche la legge Regione Piemonte 38/1994 ed il D.P.C.M. 30 marzo 2001 individuerebbero nelle
“convenzioni” sopra citate l’unico meccanismo di affidamento di servizi pubblici alle associazioni di volontariato.
2. Violazione dell’art. 16 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n° 157.
Nullità ed invalidità dell’aggiudicazione.
Difetto di motivazione.
Violazione del principio di verifica delle prestazioni in subappalto di
cui all’art. 18 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n° 157.
La Comunità Montana resistente avrebbe omesso di verificare se
l’Associazione controinteressata intendesse, ad aggiudicazione avvenuta,
subappaltare il servizio alla Telesoccorso S.r.L. benché la suddetta
verifica, per regola necessaria, fosse particolarmente opportuna nel caso di
specie in quanto l’Associazione controinteressata aveva comunicato alla
Comunità Montana resistente che, in una precedente gara, la società
Telesoccorso S.r.L. con sede in Vigevano, era stata indicata quale
erogatrice “dei servizi di telesoccorso a 650 utenti di Telehelp fin dal
1992”.
Si è costituita in giudizio la Telehelp, Associazione di volontari al servizio
dell’Anziano, ONLUS, chiedendo la reiezione del gravame.
Nella Camera di Consiglio del 21 dicembre 2004 l’istanza cautelare è stata
accolta, giusta l’ordinanza n.1330 di questa Sezione.
Alla odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DI DIRITTO
Con il primo motivo la Società ricorrente deduce che l’ammissione alla
gara dell’Associazione controinteressata si porrebbe in contrasto con il
divieto per le associazioni di volontariato di partecipare alle gare
d’appalto, desumibile dalla legge 266/1991, dalla legge Regione Piemonte
38/1994 e dal D.P.C.M. 30 marzo 2001, che consentirebbero solo forme di
finanziamento non caratterizzate dal fine di lucro.
La censura è fondata.
Secondo quanto previsto dall’art.5 della legge 266/1991, infatti, i proventi
delle associazioni di volontariato sono costituiti esclusivamente dai
“rimborsi derivanti da convenzioni” e dalle “attività commerciali e
produttive marginali”, tra cui certamente non rientrano gli appalti
pubblici, i quali presuppongono l’espletamento di una procedura di
selezione del contraente fondata sulla comparazione delle offerte con
criteri concorrenziali di convenienza tecnico-economica, per definizione
incompatibile con la natura dell’attività di volontariato (vedasi, in tal
senso, T.A.R. Veneto, Sez. I, 13 novembre 2003, n.481 e T.A.R.
Lombardia, Sez. III, 14 marzo 2003, n.459).
Le “convenzioni” cui fa riferimento il citato art.5 della legge 266/1991
hanno, infatti, natura completamente diversa rispetto ai rapporti
contrattuali instaurati, come quello di specie, all’esito di una procedura di
selezione operata da una pubblica amministrazione tanto che, ai sensi
dell’art. 7 della legge 266/2001, le stesse “convenzioni” “devono
contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni
necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione,
nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti” e prevedere forme
di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le
modalità di rimborso delle spese” ed il comma terzo della stessa norma
aggiunge che “La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento
essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con
il quale viene stipulata la convenzione medesima”; ed, infatti, le anzidette
convenzioni rappresentano uno strumento del tutto peculiare, che
prescinde dalle regole della concorrenza al fine di promuovere attività
realizzabili solo con il diretto coinvolgimento delle associazioni di
volontariato nel sistema d’interventi e servizi di solidarietà, condizionato
però dalla normativa di riferimento alla salvaguardia della natura e finalità
(art. 3 DPCM 30 marzo 2001) dell’autonomia e dell’apporto originale
(art.1 legge regionale 38/1994) delle stesse associazioni di volontariato, in
armonia con l’art. 1 dalla citata legge quadro: “La Repubblica italiana
riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come
espressione di partecipazione, solidarietà…”.
Anche la possibilità per le associazioni di volontariato di usufruire di
entrate derivanti da “attività commerciali e produttive marginali”,
prevista dall’art.5 della legge 266/1991, è ipotesi che si discosta dalle
attività esercitate a scopo di lucro e soggette alla logica di mercato in
quanto il D.M. 25 maggio 1995, emanato su delega della legge quadro,
precisa che tali attività devono essere svolte “senza l'impiego di mezzi
organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato,
quali l'uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali
attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di
marchi di distinzione dell'impresa ” e, non a caso, il D.P.C.M. 30 marzo
2001, deputato a precisare il ruolo del terzo settore nella programmazione
e gestione dei servizi alla persona, consente che le organizzazioni di
volontariato vengano coinvolte “nei servizi e nelle prestazioni anche di
carattere promozionale complementari a servizi che richiedono una
organizzazione complessa” ma precisa espressamente che il requisito della
professionalità, assente per natura nelle associazioni di volontariato, resta
indispensabile ogni volta che debbano essere garantiti servizi la cui
complessità ne escluda il carattere di complementarietà nel contesto
dell’organizzazione dell’erogazione del servizio stesso.
La partecipazione ad una procedura di selezione concorrenziale è quindi,
per regola, preclusa alle associazioni di volontariato, non potendo le stesse
avvalersi di proventi che deriverebbero dal discendente contratto
sinallagmatico, pena la violazione delle norme e dei principi fondamentali
sopra richiamati.
Nel caso di specie, ciò determina l’illegittimità degli atti impugnati, con i
quali l’Associazione di volontariato TELEHELP, Associazioni di volontari
al servizio dell’anziano, è stata ammessa ad una trattativa privata plurima
per l’affidamento di un pubblico servizio, svoltasi in regime di
concorrenzialità, risultando poi aggiudicataria del servizio medesimo; del
resto il regime di favore di cui gode, sotto vari aspetti (fiscale,
previdenziale, etc.), l’anzidetta Associazione non può che alterare i normali
parametri concorrenziali ed è, quindi, incompatibile con lo svolgimento di
un procedura di selezione, seppur in forma di trattativa di privata, come
quella in esame.
Per quanto precede il ricorso è fondato e deve, quindi, essere accolto; ciò
comporta assorbimento del secondo motivo di gravame.
Sussistono comunque giusti motivi per disporre la compensazione tra le
parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, Sezione II,
pronunciandosi definitivamente sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per
l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 26 gennaio 2005 con
l’intervento dei Magistrati:
Giuseppe CALVO Presidente
Ivo CORREALE Referendario
Antonio PLAISANT Referendario, estensore
Il Presidente L’Estensore
f.to Calvo f.to Plaisant
Il Direttore Segreteria II Sezione Depositata in Segreteria a sensi di
f.to Ruggiero Legge il 15 aprile 2005
Il Direttore Segreteria II Sezione
f.to Ruggiero

marco panaro
00giovedì 12 maggio 2005 23:58
l'avevo già inserita (in estratto) [SM=g27828]

cmq è uno dei punti più controversi in giurisprudenza, esiste anche un orientamento favorevole
lillo1
00venerdì 13 maggio 2005 16:03
Re:

Scritto da: marco panaro 12/05/2005 23.58
l'avevo già inserita (in estratto) [SM=g27828]

cmq è uno dei punti più controversi in giurisprudenza, esiste anche un orientamento favorevole



sorry, mi era sfuggito...[SM=g27823]
lillo1
00sabato 8 dicembre 2007 17:49

dato che mi aspetto che marco intervenga prontamente per dire che "la sentenza non dice così", [SM=g27828] premetto che non l'ho ancora letta e che questo è un articolo di commento uscito sul solito giornale giallo (che, come sappiamo, spesso prende cantonate)


La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza 29 novembre 2007, causa C 119/06, ha sancito che le associazioni di volontariato sono imprese ai sensi della normativa europea sugli appalti pubblici.

Nel caso di specie, la Regione Toscana ed alcune Aziende sanitarie regionali avevano stipulato, fra il 1999 e il 2004, un accordo quadro con diverse associazioni di volontariato. L'accordo, che aveva ad oggetto l'affidamento di servizi di trasporto sanitario, era stato prorogato e successivamente rinegoziato.

La Commissione europea ha quindi proposto un ricorso alla Corte di Giustizia Europea poiché il suddetto accordo era da considerare un appalto pubblico, da affidare quindi attraverso la procedura ad evidenza pubblica, in ragione della riconducibilità dei servizi oggetto di affidamento nell'ambito della Direttiva 92/50/CEE (ora Direttiva 2004/18/CE).

La Corte di Giustizia, con sentenza 29 novembre 2007, causa C 119/06, pur rigettando il ricorso, ha accolto la tesi della Commissione e affermato che l'accordo in oggetto, da qualificarsi come appalto pubblico, doveva essere soggetto all'applicazione delle procedure della direttiva, poiché stipulato in forma scritta, da amministrazioni aggiudicatrici e dietro corrispettivo.

Inoltre, i giudici europei hanno precisato che l'accordo doveva essere qualificato come appalto pubblico anche se stipulato con associazioni di volontariato che non perseguono, per statuto, fini di lucro. Sul punto, la sentenza precisa che "si deve necessariamente constatare che l'assenza di fini di lucro non esclude che siffatte associazioni esercitino un'attività economica e costituiscano imprese ai sensi delle disposizioni del Trattato relative alla concorrenza" e che le associazioni di volontariato devono essere considerate come imprese anche ai sensi delle norme sull'affidamento di appalti pubblici che garantiscono la concorrenza.





marco panaro
00domenica 9 dicembre 2007 00:03
[SM=g27820] [SM=g27832]
lillo1
00domenica 9 dicembre 2007 13:56
Re:
marco panaro, 09/12/2007 0.03:

[SM=g27820] [SM=g27832]





non ho capito il concetto.
marco panaro
00domenica 9 dicembre 2007 15:56
Confessavo pudicamente che non l'ho letta.
lillo1
00lunedì 10 dicembre 2007 15:47
'azz. mi crolla un mito.
se paghi bene però non lo dirò a tutti i tuoi discepoli entusiasti del tuo corso sugli appalti... [SM=g27828]
marco panaro
00lunedì 10 dicembre 2007 16:15
Re:
lillo1, 10/12/2007 15.47:

'azz. mi crolla un mito.
se paghi bene però non lo dirò a tutti i tuoi discepoli entusiasti del tuo corso sugli appalti... [SM=g27828]



tzk... prima che tu faccia in tempo a dirlo riesco a leggerla e a trovare una sentenza contrastante [SM=g27828]


lillo1
00lunedì 10 dicembre 2007 17:26
[SM=g27827]

dimentichi che questo è il mio territorio, e che se voglio mi muovo velocissima...
lillo1
00sabato 19 aprile 2008 21:34

Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Napoli, Sezione Prima, Sentenza 31 marzo 2008, n. 1666)


Nella sentenza n. 1666 del 31 marzo 2008, il TAR di Napoli, sez. I, ha confermato l’orientamento secondo cui “un’associazione composta esclusivamente da volontari non può partecipare a gare svolte secondo criteri concorrenziali per l’affidamento di pubblici servizi. Ed invero la stipulazione di un contratto a titolo oneroso, quale l’appalto pubblico di servizi in esame, si pone come incompatibile, rispetto al fondamentale aspetto del volontariato; l’onerosità presuppone infatti che un soggetto, per acquistare un qualsiasi tipo di diritto, beneficio o vantaggio, accetti un correlativo sacrificio, sussistendo tra vantaggio e sacrificio un nesso di causalità, laddove la gratuità implica che un soggetto acquisisca un vantaggio senza alcun correlativo sacrificio”.

Secondo il tribunale amministrativo napoletano, “se lo strumento scelto per addivenire alla stipula dell’appalto è stato quello del ricorso al mercato, previo esperimento di gara pubblica, tesa ad individuare il prezzo più basso, in vista dell’espletamento del servizio, l’ammissione a tale gara anche di associazioni di volontariato, che operano secondo logiche svincolate da criteri di imprenditorialità e professionalità, e che possono quindi presentare offerte che prescindono completamente dalla necessaria remuneratività del servizio, viola […] anche il principio della par condicio tra i partecipanti alla pubblica selezione (TAR Campania - Napoli, sent. n. 3021/2007).

A conferma del proprio orientamento, il TAR napoletano richiama il d.lgs. n. 155 del 2006 che ha introdotto le “imprese sociali”. Sicché, la partecipazione a gare di pubblici appalti è consentita “solo a quelle associazioni che abbiano ottenuto la denominazione di “impresa sociale”, qualifica che presuppone l’adeguamento dell’ente a regole di garanzia ed affidabilità per il mercato (iscrizione al registro delle imprese - art. 5; responsabilità patrimoniale - art. 6; tenuta delle scritture contabili - art. 10; organi di controllo interno - art. 11)”.


mi sa che questo concetto di "impresa sociale" è da approfondire...
marco panaro
00domenica 20 aprile 2008 13:26
Nello stesso senso il parere dell'Autorità di vigilanza del 31 gennaio 2008, n. 29.

Non del tutto conforme la giurisprudenza comunitaria.
marco panaro
00lunedì 28 aprile 2008 17:00
Corte di giustizia europea, Sez. III, 29/11/2007 n. C-119/06

L’assenza di fini di lucro non esclude che le associazioni di volontariato esercitino un’attività economica e costituiscano imprese ai sensi delle disposizioni del Trattato relative alla concorrenza. Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, entità come le organizzazioni sanitarie che garantiscono la fornitura di servizi di trasporto d’urgenza e di trasporto di malati devono essere qualificate imprese ai sensi delle norme di concorrenza previste dal Trattato. Ne deriva che le associazioni interessate possono esercitare un’attività economica in concorrenza con altri operatori. La circostanza che, a seguito del fatto che i loro collaboratori agiscono a titolo volontario, tali associazioni possano presentare offerte a prezzi notevolmente inferiori a quelli di altri offerenti non impedisce loro di partecipare alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici previste dalla direttiva 92/50.
lillo1
00giovedì 1 ottobre 2009 11:15
Avete per caso qualche aggiornamento (sentenze, pareri ecc..) in merito all’argomento “partecipazione delle associazioni di volontariato alle gare per affidamento di servizi”?
Non ho trovato nulla di successivo alla sentenza della CGE di novembre 2007, mi servirebbe un po’ di materiale.

Arcam
00giovedì 1 ottobre 2009 12:54
AVLP
Sulla partecipazione alle gare delle associazioni di volontariato
dopo la sentenza della Corte Giustizia 29 novembre 2007, causa C-119/06



. . . . . .

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture

Parere n. 26 del 26 febbraio 2009

(presidente Moutier, relatore Botto)

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie, ex art. 6, comma 7, lettera n) del Decreto Legislativo n. 163/06, presentata dal Centro Servizi Condivisi di Udine – servizio di trasporto infermi e pronto soccorso stradale nel quadro del sistema regionale per l’emergenza sanitaria 118; 2) Servizio di trasporti secondari programmati degli assistiti dell’Azienda ospedaliero – universitaria di Udine. Base d’asta: Euro 232.550,00 per appalto n. 1; Euro 356.000,00 per appalto n. 2. S.A.: Centro Servizi Condivisi di Udine.

Il Consiglio;
Vista la relazione dell’Ufficio del precontenzioso

Considerato in fatto

In data 23 maggio 2008 è pervenuta istanza di parere da parte del Centro Servizi Condivisi di Udine, con cui viene richiesto di pronunciarsi in ordine alla possibilità per la Sogit di Udine e la Croce Verde Gradiscano di Gradisca di Isonzo, di partecipare alle due procedure di gara descritte in oggetto, in considerazione della loro natura giuridica di associazioni senza fini di lucro. In particolare la stazione appaltante richiede di sapere se la partecipazione dei due soggetti si ponga in violazione dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, che sembra avere natura tassativa e, pertanto, sembrerebbe escludere la possibilità per le associazioni di volontariato di partecipare a gare di appalto.

Nel corso dell’istruttoria condotta da questa Autorità, ha inviato una memoria la Sogit di Udine la quale, ha richiamato una sentenza della Corte di Giustizia del 29 novembre 2007, nella causa C-119/06, che si sarebbe espressa nel senso di considerare le entità come le organizzazioni sanitarie che garantiscono la fornitura di servizi di trasporto di urgenza e di trasporto malati, “imprese”, ai sensi delle norme di concorrenza previste dal Trattato. Infatti, secondo la Corte, l’assenza di fini di lucro e la presenza di finalità di solidarietà sociale non sono elementi sufficienti per ritenere che le associazioni di volontariato non possano svolgere un’attività economica in concorrenza con altri operatori.

Ritenuto in diritto

Sulla problematica relativa alla possibilità per una associazione di volontariato di partecipare a procedure di gara, questa Autorità si è già espressa in precedenti occasioni (si vedano i pareri n. 29 del 31 gennaio 2008; n. 266 del 17 dicembre 2008), evidenziando come, in accordo al costante orientamento giurisprudenziale, sia da considerare illegittima la partecipazione a gare di appalti pubblici delle associazioni di volontariato, in quanto l’espletamento di una procedura di selezione del contraente, fondata sulla comparazione delle offerte con criteri concorrenziali di convenienza tecnica - economica, risulta essere inconciliabile con il riconoscimento alle associazioni di volontariato, ex art. 5 della L. n. 266/1991 (legge quadro sul volontariato), della possibilità di usufruire di proventi costituiti esclusivamente da rimborsi derivanti da convenzioni che prescindono dalle regole di concorrenza.

La sentenza della Corte di Giustizia citata dall’istante a sostegno della possibilità per le associazioni di volontariato, nella propria qualità di imprese che esercitano una attività economica, di prendere parte a procedure di gara, in realtà è intervenuta a chiarire un aspetto differente. In particolare, infatti, l’oggetto del giudizio instaurato dalla Commissione europea dinnanzi alla Corte riguardava la possibilità di affidare direttamente le attività di trasporto in esame mediante un accordo quadro stipulato con la Croce Rossa Italiana senza esperire alcuna procedura ad evidenza pubblica. In altre parole, la questione era quella di stabilire se tale accordo quadro presentasse o meno le caratteristiche di un appalto pubblico, ai sensi della normativa comunitaria sui servizi, e cioè se esso fosse un contratto a titolo oneroso, stipulato in forma scritta, tra un prestatore di servizi e un’amministrazione aggiudicatrice.

Nell’affrontare tale questione la Corte ha constatato che l’assenza di fini di lucro e il perseguimento di fini di solidarietà sociale da parte di un’associazione, ancorché i suoi collaboratori agiscano a titolo volontario, non esclude che la stessa possa esercitare un’attività economica in concorrenza e costituisca impresa ai sensi delle disposizioni del Trattato, ed ha altresì ricordato che entità come le organizzazioni sanitarie che garantiscono la fornitura di servizi di trasporto d’urgenza e di trasporto malati devono essere qualificate imprese ai sensi delle norme di concorrenza previste dal citato Trattato.

Il Giudice comunitario, tuttavia, proprio in considerazione dell’oggetto del giudizio, ha focalizzato la propria attenzione sulla natura dell’attività svolta in virtù dell’affidamento dell’accordo quadro, senza entrare nel merito della specifica qualificazione giuridica che una siffatta associazione riceva nel proprio ordinamento nazionale, né si è pronunciato sulla compatibilità comunitaria della particolare disciplina italiana in materia di associazioni di volontariato (legge n. 266/1991), anche perché nel caso esaminato il soggetto affidatario dell’accordo quadro censurato non era un’associazione di volontariato ai sensi della legge n. 266/1991, come sono, invece, la Sogit di Udine e la Croce Verde Gradiscano di Gradisca di Isonzo, bensì la Croce Rossa Italiana che, come si evince dal suo Statuto, è soggetto dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

Sulla peculiare disciplina dettata dal legislatore nazionale in materia di associazioni di volontariato occorre osservare come l’art. 2, co. 1 e 2, della legge n. 266/1991 preveda che per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà e, inoltre che: l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. Il comma 3 dell’art. 2 cit. stabilisce, inoltre, l’incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte.

La caratteristica precipua dell’attività di volontariato consiste, dunque, nella sua gratuità, che comporta come corollario inevitabile l’impossibilità di retribuire la medesima, anche da parte del beneficiario.

Risulta evidente, pertanto, che la stipulazione di un contratto a titolo oneroso, quale un appalto pubblico di servizi, si pone come incompatibile, rispetto a tale fondamentale aspetto del volontariato.

L’onerosità implica, dunque, che l’Amministrazione - per conseguire il vantaggio rappresentato dall’espletamento del servizio dedotto in appalto - corrisponda il correlativo prezzo, evidentemente comprensivo della retribuzione dei lavoratori impiegati per svolgerlo.

Di conseguenza, sussiste una evidente incompatibilità tra l’espletamento di una gara finalizzata all’aggiudicazione di un pubblico servizio e la partecipazione, alla medesima, di associazioni di volontariato (in questo senso T.A.R. Campania, sez.I, 2/4/2007 n. 3021).

Inoltre la stessa legge n. 266/1991 all’art. 5 prevede che le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da: a) contributi degli aderenti; b) contributi di privati; c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; d) contributi di organismi internazionali; e) donazioni e lasciti testamentari; f) rimborsi derivanti da convenzioni; g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. Pertanto, il dettato normativo ha escluso che le associazioni di volontariato possano, di regola, espletare attività commerciali, ammettendo solo quelle qualificabili come “marginali”. Con D.M. del 25 maggio 1995 sono stati individuati i criteri per stabilire quali attività sono da intendersi commerciali e produttive “marginali” svolte dalle organizzazioni di volontariato e tra le attività ivi elencate non figura la partecipazione a procedure di selezione concorrenziale, anzi il citato D.M. precisa che tali attività devono essere svolte “senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato”.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la Sogit di Udine e la Croce Verde Gradiscano di Gradisca di Isonzo, non possono partecipare a procedure di gara per l’affidamento di appalti di servizi di trasporto infermi e pronto soccorso stradale, in considerazione della loro natura giuridica di associazioni di volontariato ai sensi della legge n. 266/1991.

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 5 marzo 2009




marco panaro
00giovedì 1 ottobre 2009 22:19
Non mi sovviene niente di nuovo dopo quella sentenza che peraltro è assai rilevante.
lillo1
00giovedì 1 ottobre 2009 22:28
si, è assai rilevante ed anche interessante.
ma mi sarebbe piaciuto qualcosa di più recente, visto che anche dopo quella sentenza della cge la giurisprudenza nazionale (oltre all'avlp, come ha riportato giustamente arcam) hanno continuato a sostenere il contrario...

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