TAR Sardegna, sez. II, 18/5/2007 n. 971
Deve ritenersi che sussista l'interesse del singolo farmacista, titolare di sede, alla razionale distribuzione territoriale degli esercizi farmaceutici e quindi a censurare il procedimento di revisione della pianta organica e la nuova delimitazione delle sedi farmaceutiche, qualora ritenga che i relativi procedimenti non si siano svolti nel rigoroso rispetto della normativa che li disciplinano, con la conseguenza che i titolari di sedi farmaceutiche hanno interesse a ricorrere contro il provvedimento che accresce il numero delle farmacie della pianta organica, nonché avverso i provvedimenti che, modificando i confini delle sedi, vengano ad incidere sulla sede di titolarità dei medesimi.
Ciò premesso, non può configurarsi in capo ai titolari di altre sedi farmaceutiche all'interno del Comune alcun interesse giuridicamente rilevante all'impugnazione degli atti con i quali il Comune adotta le proprie determinazioni esclusivamente in ordine alle modalità di gestione della sede farmaceutica comunale, nel caso in cui non sia in discussione né l'istituzione della sede farmaceutica, né l'ambito territoriale della stessa, né l'esercizio del diritto di prelazione da parte del Comune, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 475/68, né l'eventuale decadenza del Comune medesimo dalla prelazione, questioni tutte che esulano dal contenuto degli atti impugnati che concernono esclusivamente la scelta dell'amministrazione comunale di avviare una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione di uno o più farmacisti associati cui affidare la gestione della farmacia comunale secondo il modulo di gestione in compartecipazione agli utili.