mancanza parere di regolarità tecnica su delibera

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lillo1
00venerdì 11 maggio 2007 19:30
La questione inerente la legittimità delle deliberazioni di Consiglio e Giunta, adottate senza la preventiva acquisizione del parere di regolarità tecnica non è ancora del tutto chiara in giurisprudenza. Infatti, molte sentenze sanciscono che la mancanza del parere non incide sulla legittimità della delibera, ma costituisce mera irregolarità dell'atto.
Il TAR Sicilia - sezione I, con sentenza 3 maggio 2007, n. 759, ha dichiarato invece l’illegittimità delle delibere prive del parere, sulla base dell’articolo 49 del TUEL, ai sensi del quale “Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile”.
I giudici amministrativi siciliani forniscono un'accezione molto ampia della funzione di tale parere, sottolineando che esso riguarda tutti gli aspetti della proposta di deliberazione, perché attiene al merito, all'efficacia e all'efficienza dell'azione amministrativa. Inoltre, poiché è stato soppresso dalla legge il parere di legittimità originariamente attribuito al segretario comunale, il parere di regolarità tecnica deve riguardare anche gli aspetti di legittimità dell'atto che incidono in via immediata e diretta sulla regolarità tecnica della proposta.
La sentenza, che riguarda la legittimità di una delibera di revoca del presidente del consiglio comunale, pone in evidenza che anche in questo caso non può mancare il parere di regolarità tecnica, poiché i presupposti di tale provvedimento sono rigorosamente disciplinati dalla norma e attengono esclusivamente alla violazione del dovere di imparzialità e degli altri doveri istituzionali connessi alla carica. Pertanto, è necessario che il funzionario competente esprima un apprezzamento tecnico della fondatezza degli elementi posti alla base della revoca del presidente.


ferrari.m
00venerdì 11 maggio 2007 22:55
Io aderisco alla corrente di pensiero che la mancanza del parere sia causa di illegittimità e non di mera irregolarità.
marco panaro
00venerdì 11 maggio 2007 23:00
Non condivido. Se la giunta può deliberare anche in caso di parere negativo, a maggior ragione può deliberare ina ssenza di parere. Il giudizio di legittimità deve riguardare il merito del parere.
Michele Dei Cas
00sabato 12 maggio 2007 09:43
E che ne sarebbe allora dell'antica espressione "pareri non vincolanti ma obbligatori"?
ferrari.m
00sabato 12 maggio 2007 10:33
Copio e incollo:
Art. 49. Pareri dei responsabili dei servizi
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Se fosse una mera irregolarità a questo punto tanto varrebbe eliminare il parere obbligatorio, quando una delibera non piace al funzionario che deve mettere il parere, basterebbe non chiedere il parere o che il funzionario si scordi di rilasciarlo e come per incanto non ci sarebbero conseguenze di nessun tipo per nessuno... TROPPO COMODO.

giandan
00sabato 12 maggio 2007 11:35
Sicuramente la tesi dell'illegittimità porterebbe soluzione anche ad un altro problema: quello che accade poi.

Cioè, se una delibera viene approvata senza il parere di regolarità tecnica, cosa accade a quella delibera? I responsabili devono tenerne comunque conto e quindi operare di conseguenza? Oppure possono rifiutarsi? Anche se vi è una violazione chiara ed evidente di una norma?

Se invece il parere fosse vincolante è chiaro che, se è positivo si faranno tutte le azioni conseguenti, se è negativo, non si delibera e amen.

Mah.
lillo1
00sabato 12 maggio 2007 13:06
mah. per quel che ricordo io, i pareri sulle delibere erano inquadrati, quando è usciat la 142/90, tra i pareri obbligatori ma non vincolanti.
(me l'hanno chiesto all'orale al concorso da segr..., mi pare pure che lo precisasse la prima circolare esplicativa della 142)

quindi secondo me ha ragione ferrari. la mancanza del parere obbligatorio è un vizio di legittimità (violazione di legge).

la delibera nonostante il parere contrario esonera il responsabile del servizio che ha emesso il parere dalla responsabilità derivante dall'applicazione dell'atto. che è a carico di chi ha deliberato.
marco panaro
00sabato 12 maggio 2007 16:41
Mi state convincendo...
lillo1
00sabato 12 maggio 2007 17:18
non ci credo neanche morta...
lillo1
00lunedì 14 maggio 2007 19:10
cmq, il tar catania dice cosi:

Ritenuto, infatti, che la giurisprudenza è pacifica nell’affermare che è illegittimo l’atto deliberativo che sia stato adottato senza la preventiva acquisizione del parere di regolarità tecnica per violazione dell’art. 53 comma 1 della l. 142/90 (cfr. TAR Campania, Napoli, I, 13 maggio 2004, nr. 8718; Consiglio di Stato, V, 15 febbraio 2000, n. 808; TAR Lombardia, Milano, II, 9 gennaio 1995, nr. 26);

Ritenuto , più precisamente, che su ogni proposta di deliberazione va acquisito il parere di regolarità tecnica, il quale riguarda tutti gli aspetti di essa, attinendo al merito, all’efficacia ed all’efficienza dell’azione amministrativa il cui esercizio si prospetta nella proposta da sottoporre al voto del Consiglio (o della Giunta);

Ritenuto che, inoltre, il parere di regolarità tecnica, essendo stato soppresso il parere di legittimità originariamente attribuito al Segretario Comunale, attiene anche a quegli aspetti di legittimità dell’atto che incidono in via immediata e diretta sulla regolarità tecnica della proposta, essendo inerenti alla efficacia, all’efficienza ed alla trasparenza dell’azione amministrativa (art. 1 l. 241/90) o ai presupposti di legge per l’esercizio di quest’ultima;

Ritenuto che, in quanto tale, il parere di regolarità tecnica va acquisito anche sulla proposta di delibera inerente la revoca del Presidente del Consiglio Comunale, in quanto i presupposti di tale provvedimento sono rigorosamente disciplinati dalla norma ed attengono esclusivamente alla violazione dei doveri di imparzialità e degli altri doveri istituzionali connessi alla carica e pertanto la loro sussistenza può essere valutata dal funzionario responsabile del procedimento, anche a garanzia della trasparenza e della correttezza dell’azione amministrativa a tutela degli stessi consiglieri comunali (ed il Consiglio comunale, se delibera in difformità, deve addurre adeguata motivazione, cfr. la sentenza di questa Sezione nr. 282/2007, dep. il 15.02.2007, nelle more della pubblicazione della presente decisione);
lillo1
00lunedì 14 maggio 2007 19:13
scusate la nota di colore, non c'entra con l'argomento ma l'ho trovata magnifica...
è la motivazione con cui il tar catania di cui sopra ha giustificato la compensazione delle spese, nonostante l'accogliemento del ricorso (e quindi l'annullamento della delibera, che riguardava la revoca del pres del consiglio comunale)...


Ritenuto di disporre la piena compensazione delle spese di giudizio tra le parti, nonostante l’accoglimento del ricorso, atteso il fatto che la mancanza del parere di regolarità tecnica avrebbe dovuto essere rilevato dal Presidente del Consiglio odierno ricorrente all’atto dell’inizio della seduta e che la situazione di incompatibilità del consigliere comunale Fazio (altro motivo di illegittimità, ndr) è stata fatta valere solamente in occasione del Consiglio Comunale ove sono stati adottati gli atti impugnati (quindi con evidente strumentalità e correlativa violazione dei doveri di leale collaborazione istituzionale tra organi del medesimo ente), mentre era nella disponibilità di chi l’ha fatta valere, proporla in tempi anteriori e sufficienti a consentire la utile tenuta della seduta;

ferrari.m
00lunedì 14 maggio 2007 23:33
Re:

Scritto da: lillo1 14/05/2007 19.13
scusate la nota di colore, non c'entra con l'argomento ma l'ho trovata magnifica...
è la motivazione con cui il tar catania di cui sopra ha giustificato la compensazione delle spese, nonostante l'accogliemento del ricorso (e quindi l'annullamento della delibera, che riguardava la revoca del pres del consiglio comunale)...


Ritenuto di disporre la piena compensazione delle spese di giudizio tra le parti, nonostante l’accoglimento del ricorso, atteso il fatto che la mancanza del parere di regolarità tecnica avrebbe dovuto essere rilevato dal Presidente del Consiglio odierno ricorrente all’atto dell’inizio della seduta e che la situazione di incompatibilità del consigliere comunale Fazio (altro motivo di illegittimità, ndr) è stata fatta valere solamente in occasione del Consiglio Comunale ove sono stati adottati gli atti impugnati (quindi con evidente strumentalità e correlativa violazione dei doveri di leale collaborazione istituzionale tra organi del medesimo ente), mentre era nella disponibilità di chi l’ha fatta valere, proporla in tempi anteriori e sufficienti a consentire la utile tenuta della seduta;



Finalmente leggo una motivazione per la compensazione delle spese condivisibile fino in fondo. [SM=g27811]
lillo1
00martedì 15 maggio 2007 20:53
beh, in effetti di solito compensano le spese senza neppure motivare....
lillo1
00giovedì 22 novembre 2007 20:02


mi è capitato sotto il naso questo parere dell'osservatorio sulla contabilità e finanza locale (quello presieduto da giuncato, per intenderci)



Oggetto: Parere negativo del responsabile del servizio finanziario di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.


Con il quesito in oggetto si chiede:

1)se la Giunta comunale può adottare deliberazioni in presenza di un parere contrario e ben motivato del Responsabile del servizio finanziario;

2)se il Responsabile del servizio finanziario, una volta adottata la delibera di cui al punto 1), è tenuto a firmare i relativi mandati di pagamento.

L’art. 49 del Tuel prevede chiaramente l’obbligatorietà del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione della Giunta e del Consiglio che non siano meri atti di indirizzo e qualora comportino impegni di spesa.

Nelle fattispecie suindicate il parere è obbligatorio e può essere favorevole o non favorevole; in quest’ultimo caso deve essere indicata anche una idonea motivazione.

Tuttavia, pur essendo un atto procedimentale obbligatorio che va inserito nella deliberazione, il parere di regolarità contabile non è vincolante, per cui si potrebbe verificare il caso in cui la Giunta o il Consiglio deliberino in presenza di un parere sfavorevole, assumendosene tutte le responsabilità. Così si è espresso anche il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza n. 680 del 25 maggio 1998 1.

E’ certamente auspicabile che non si pervenga alla situazione prospettata e che vengano rimosse preventivamente le motivazioni che hanno indotto il responsabile del servizio finanziario ad esprimere un parere sfavorevole; tuttavia, se ciò non avviene preventivamente, sembra necessario che la Giunta o il Consiglio provvedano nel più breve termine possibile, garantendo gli equilibri di bilancio ed in generale il rispetto di tutti i principi dell’ordinamento finanziario e contabile.

In ogni caso, il Consiglio o la Giunta che intendono procedere all’approvazione della deliberazione, pur in presenza di un parere di regolarità contabile contrario, devono indicare nella delibera stessa le motivazioni della scelta.

In merito al punto 2), constatato che nel caso specifico la Giunta o il Consiglio nel deliberare in difformità del parere di regolarità contabile assumono inevitabilmente anche responsabilità amministrative e contabili che sono proprie della figura del responsabile del servizio finanziario è palese che quest’ultimo deve portare a termine l’iter di erogazione della spesa emettendo, se del caso, le liquidazioni ed i mandati di pagamento conseguenti.

ferrari.m
00venerdì 23 novembre 2007 00:27
Bisognerebbe vedere cosa ne pensa il giudice contabile, anche se sulla scorta di tale parere magari la colpa viene riconosciuta lieve....
Michele Dei Cas
00venerdì 23 novembre 2007 08:47
Io non penso che sia questione di colpa grave o lieve. Se la dleiberazione dell'organo politico diventa esecutiva, nonostante e contro il parere contrario del responsabile del servizio finanziario, lo stesso deve darvi esecuzione (secondo Giuncato e, modestamente, anche secondo me). Si porrebbe una questione di colpa, semmai, nel caso contrario (responsabile che non dà esecuzione ad una delibera esecutiva). Altrimenti la legge avrebbe dovuto prevedere che il parere di regolarità contabile fosse vincolante, oltre che obbligatorio.
lillo1
00venerdì 23 novembre 2007 09:53
Re:
Michele Dei Cas, 23/11/2007 8.47:

Io non penso che sia questione di colpa grave o lieve. Se la dleiberazione dell'organo politico diventa esecutiva, nonostante e contro il parere contrario del responsabile del servizio finanziario, lo stesso deve darvi esecuzione (secondo Giuncato e, modestamente, anche secondo me). Si porrebbe una questione di colpa, semmai, nel caso contrario (responsabile che non dà esecuzione ad una delibera esecutiva). Altrimenti la legge avrebbe dovuto prevedere che il parere di regolarità contabile fosse vincolante, oltre che obbligatorio.




d'accordissimo (ancora più modestamente) anche io...
[SM=g27811]
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