lavori di restauro di beni culturali

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marco panaro
00lunedì 17 maggio 2004 14:48
Nel sistema delineato dal previgente art. 21, co. 8 bis, l. n. 109/1994, ove negli appalti relativi a lavori di restauro di beni culturali l’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è legittimo valutare il curriculum della sola capogruppo, nel caso di partecipazione di A.T.I..

Consiglio di Stato sez.VI 14/5/2004 n. 2126

omissis

4.2. Ai sensi dell’art. 21, co. 8 bis, l. n. 109/1994, in vigore all’epoca dell’appalto per cui è processo, negli appalti relativi a lavori di restauro di beni culturali, l’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutando l’offerta economica e il curriculum.
La lettera – invito ha mutuato puntualmente tali indicazioni legislative.
Tuttavia, la formulazione letterale, sia dell’art. 21, co 8 bis, citato, sia della lettera invito che lo ha riprodotto, comporta problemi di applicazione pratica nell’ipotesi in cui concorrano non già imprese singole, bensì imprese riunite in a.t.i.
Se, infatti, venissero valutati integralmente i curricula di tutte le imprese raggruppate, attribuendo i punteggi previsti per i singoli lavori eseguiti da tutte le imprese associate, si determinerebbe una evidente illogicità e disparità di trattamento in danno delle imprese individuali, atteso che inevitabilmente l’a.t.i. otterrebbe un punteggio maggiore, e tanto più elevato quante più sono le imprese riunite.
Il che sarebbe in contrasto, oltre che con l’elementare principio della par condicio dei concorrenti, anche con la logica ispiratrice della disciplina degli appalti dei lavori concernenti beni culturali, volta a valorizzare le professionalità individuali (per le peculiari capacità manuali che richiedono i lavori di restauro), piuttosto che le imprese e raggruppamenti di ingenti dimensioni.
Va infatti sottolineato che negli appalti di lavori di restauro di beni culturali, la valutazione dei pregressi lavori eseguiti dai concorrenti, non va fatta allo scopo della qualificazione dei concorrenti per la partecipazione all’appalto, e dunque allo scopo dell’ammissione in gara: in quest’ultima diversa ipotesi, infatti, l’ordinamento consente, entro certi limiti, di sommare i lavori pregressi eseguiti dalle imprese riunite in a.t.i., cfr. d.p.c.m. n. 55/1991.
Nel caso specifico, invece, la valutazione dei pregressi lavori eseguiti dai concorrenti implica l’attribuzione di un punteggio, rilevante per individuare l’offerta aggiudicataria: dunque i pregressi lavori costituiscono non già requisito di ammissione alla gara, bensì requisito di aggiudicazione dell’offerta.
Pertanto, era necessario e logico che la commissione di gara, nel silenzio della legge e della lettera - invito, dettasse ulteriori criteri, volti a indicare come valutare i curricula in caso di a.t.i., al fine di determinare il punteggio rilevante per individuare l’offerta aggiudicataria.
Il criterio adoperato dalla commissione di gara nel caso di specie – valutazione del curriculum della sola capogruppo – appare congruo e razionale, avuto riguardo all’oggetto dell’appalto.
Si tratta, infatti, di appalto avente per oggetto lavori appartenenti ad una categoria esclusiva (OS2), senza opere scorporabili di diverse categorie, in cui la capogruppo dell’a.t.i. assume responsabilità solidale con tutte le mandanti.
Né risulta, dagli atti di gara, che l’a.t.i. avesse indicato in che percentuale ciascuna associata avrebbe eseguito i lavori.
Sicché, appare congruo aver valutato solo i pregressi lavori dell’impresa che, nell’ambito dell’a.t.i., assume un ruolo centrale, e la responsabilità della regolare esecuzione dell’appalto.
Giova per completezza osservare che della questione di come valutare i curricula al fine di determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di restauro di beni culturali, si è dato carico il nuovo minitesto unico degli appalti di lavori concernenti beni culturali (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 30), il cui art. 9, co. 3 e co. 7, specificano, a differenza del previgente art. 21, co. 8 bis, l. n. 109/1994, che i curricula vanno apprezzati in relazione all’ "impresa esecutrice" e demandano ad apposito regolamento le modalità di redazione e presentazione dei curricula e le metodologie di valutazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi.
Ne risulta indirettamente confermato che i curricula vanno valutati in relazione all’impresa che esegue effettivamente i lavori, e che in caso di raggruppamenti occorrerà tener conto o dei lavori eseguiti dall’impresa che assume responsabilità solidale per tutti i lavori, o, in percentuale, dei lavori eseguiti da ciascuna associata, tenendo conto della parte di appalto che si obbliga ad eseguire.
In conclusione, alla luce dell’art. 21, co. 8 bis, l. n. 109/1994, - a tenore del quale negli appalti relativi a restauro di beni culturali, l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa avviene valutando l’offerta economica e il curriculum -, essendo i curricula non già requisito di ammissione alla gara, ma requisito rilevante ai fine del punteggio da attribuirsi all’offerta, è legittimo che la commissione di gara, in caso di partecipazione di a.t.i., valuti solo il curriculum dell’impresa capogruppo.
Michele Dei Cas
00giovedì 5 giugno 2008 12:56
Quandi si parla di normativa sull'appalto dei lavori di restauro dei beni culturali, vien da pensare agli Uffizi o al Vaticano, ma, se ben comprendo, va applicata anche al ponte di Via Roma della più desolata periferia di un insignificante paese di provincia, teoricamente privo di ambizioni culturali (piuttosto stimato invece per la solidità delle putrelle), a condizione che esso ponte sia più anziano dei 50 anni e che il suo "autore" sia defunto.
Detto questo, gli uffici comunali preparano la documentazione di gara (procedura negoziata) per il restauro/allargamento di un ponte di veneranda età, considerandola ad ogni effetto come appalto di lavori di restauro beni culturali e, quindi, richiedendo la categoria OG2.
Il senso comune dell'Assessore ai LLPP, ingegnere del Politecnico Ambrosiano ("Nei loro cuori è la fede: una certezza, una sicurezza salda... «Io sono il tuo Politecnico e tu non avrai altro Politecnico avanti di me») obietta che "varrebbe la pena di fare una riflessione", ché "la OG2 appare troppo penalizzante e rischia di estromettere le ditte che hanno la struttura e l’organizzazione per svolgere al meglio questo tipo di lavoro. Rischiamo di trovarci solo imprese piccole che fanno restauri... La componente prevalente del lavoro è strutturale e stiamo operando su una infrastruttura viaria, non su una chiesa con affreschi o altro. Quindi ritengo sia opportuno valutare attentamente la categoria da richiedere; sarebbe sicuramente meglio inserire una categoria più consona al lavoro... Se ci troviamo una dittarella abituata a eseguire restauri … siamo rovinati! Anche se il ponte è vincolato perché ha + di 50 anni … noi stiamo eseguendo un intervento strutturale su una infrastruttura viaria".
Di primo acchito direi proprio all'ingegnere che c'è poco da riflettere, ma, siccome il dubbio è la mia fede, chiedo a chi più sa: Si può per il restauro della sunnominata infrastruttura viaria ipotizzare una categoria diversa da quella OG2 (la tanto invidiata OG3 strade, ponti ecc.) ?
Il dubbio, sia pur pallido, mi viene dal fatto che, almeno nel dpr 34/2000 non trovo il gancio che disciplini la materia quando, come nel caso in esame, l'intervento ricada nelle definizioni di più categorie. Non mi lascia del tutto soddisfatto neppure il comma 4 dell'art. 201 del codice.
Altra connessa questione: considerate superata la Deliberazione Aut. vig. sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 15/11/2006 n. 80 che prevedeva che "Il divieto del ricorso all’avvalimento... trova fondamento, per i lavori riconducibili alla categoria OS2, nella previsione di cui all’ultimo periodo del comma 30 dell'articolo 253 del d. Lgs. n. 163/2006..."?
Grazie!!!!!
marco panaro
00martedì 10 giugno 2008 23:03
L'assessore non ha tutti i torti.
Forse è possibile separare la componente strutturale propriamente detta da altre lavorazioni che comportano il trattamento delle componenti esteriori del ponte.
In questo caso, l'OG2 andrebbe indicata in bando, anche se inferiore ai 150.000 euro (articolo 201, comma 4, del Codice).
Il divieto di avvalimento non potrebbe che riguardare, eventualmente, i requisiti ulteriori richiesti in bando dalla stazione appaltante e non la qualificazione in sé. In ogni caso stiamo parlando di OG2 e non di OS2, a meno che il ponte non sia decorato.
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