CORTE D’APPELLO DI SALERNO - 25 giugno 2008, n. 620 - Pres. Bartoli, Est. Crespi - D.D.R. (avv. Rago) c. L.R. (avv. Romeo)
La Cass. ha sempre fermamente ribadito (v. tra le altre Cass. 3473/00; 18128/02; 14199/04; 15104/05) il principio che anche nel vigore dell'art. 70 T.U.E.L. l’azione popolare si colloca, così come nel vigore della precedente disciplina, su un piano di assoluta autonomia rispetto ala delibera consiliare di convalida delle elezioni e nel correlato giudizio le posizioni dedotte, di diritto soggettivo perfetto, i poteri del giudice non sono influenzati da eventuali provvedimenti del Consiglio Comunale né l’eventuale procedimento amministrativo può incidere sulla proponibilità dell’azione giudiziaria ordinaria.
Con la conseguenza che detta azione popolare come può ben essere proposta anche in assenza di deliberato consiliare di convalida, così prescinde dalla correlativa impugnazione di un siffatto deliberato e con la ulteriore conseguenza della inapplicabilità all’Azione popolare di un termine di decadenza correlato alla pubblicazione di quel deliberato consiliare rispetto al quale l’azione stessa è autonoma (così testualmente in Cass. 15104/05).