imposta di bollo

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marco panaro
00giovedì 29 luglio 2004 09:12
Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica

Testo con le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

10. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell’imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) all’articolo 3, primo comma, dopo il numero 3), è aggiunto il seguente:


«3-bis) mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno che sostituisce, a tutti gli effetti, le marche da bollo.»;


b) all’articolo 4, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:


«Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalità d’uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, nonché le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia»;


c) all’articolo 39:


1) al primo comma, è aggiunto il seguente periodo: «Il pagamento con modalità telematiche può essere eseguito presso i rivenditori di generi di monopolio, gli ufficiali giudiziari e gli altri distributori già autorizzati, al 30 giugno 2004, alla vendita di valori bollati, previa stipula da parte degli stessi di convenzione disciplinante le modalità di riscossione e di riversamento delle somme introitate nonché le penalità per l’inosservanza degli obblighi convenzionali»;


2) il secondo comma è sostituito dal seguente:


«Ai soggetti di cui al primo comma compete l’aggio calcolato:


a) sull’ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell’anno, nella seguente misura:


1) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento;


2) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;


3) distributori diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2): del 2 per cento;


b) sulle somme riscosse all’atto del rilascio del contrassegno di cui all’articolo 3, primo comma, numero 3-bis), nella misura stabilita dalla convenzione prevista dal primo comma del presente articolo»;


d) alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992:


1) le parole: «lire 20.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 11»;


2) all’articolo 1:


2.1) nel comma 1-bis, le parole: «lire 320.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 176»;


2.2) nel comma 1-ter, le parole: «euro 41,32» sono sostituite dalle seguenti:


«a) se presentate da ditte individuali, euro 32;


b) se presentate da società di persone, euro 45;


c) se presentate da società di capitali, euro 50»;


3) all’articolo 6:


3.1) nei commi 1, lettere a) e b), e 2, le parole: «per ogni mille lire o frazione di mille lire» sono soppresse e, dopo le rispettive aliquote di imposta «12», «9» e «11», sono aggiunte le parole: «per mille»;


3.2) nei commi da 3 a 8, le parole: «per ogni milione di lire o frazione di milione» sono soppresse e la rispettiva aliquota di imposta «100» è sostituita dalla seguente: «0,1 per mille»;


4) all’articolo 10, commi 1, lettera a), e 2, le parole: «per ogni mille lire ad anno» sono soppresse e, dopo le rispettive aliquote d’imposta «6» e «4», sono aggiunte le parole: «per mille per ogni anno»;


5) all’articolo 14, comma 1, le parole: «quando la somma non supera lire 100.000» e le parole: «oltre lire 100.000 e fino a lire 250.000», nonché i corrispondenti importi di lire «1.000» e «2.000» sono sostituiti, rispettivamente, dalle parole: «quando la somma non supera euro 129,11» e «euro 1,29»;


6) all’articolo 29, comma 1, lettera c), le parole: «per ogni milione di lire o frazione di milione» sono soppresse e l’importo di lire «100» è sostituito dal seguente: «0,1 per mille»;


7) sono abrogati gli articoli 8, 15 e 29, comma 1, lettera a).

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