immobili di categoria D - ici in base a scritture contabili - retroattività rendita catastale?

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lillo1
00giovedì 2 agosto 2007 12:37
provo a risvegliare il buon claudietto, che da mesi non si fa vedere, con un argomento che gli sta a cuore.

problema annoso:
immobili di categoria D, retroattività o meno della rendita catastale attribuita, alternatività o sussidiarietà del criterio del pagamento dell'ici sulla base delle scritture contabili.

ho letto che è uscita una sentenza recentissima della cassazione secondo la quale l'attribuzione della rendita catastale avrebbe effetto retroattivo fin dalla data della richiesta di accatasttamento, con conseguente diritto del contribuente ai rimborso della maggiore imposta pagata sulla base del calcolo effettuato in base al valore dell'immobile nelle scritture contabili.
con la sentenza in questione, se dice proprio così, siamo 3 a 2 sull'argomento, almeno a quanto mi risulta.

la sentenza sembra essere la n. 2007 del 16 marzo 2007, ma non l'ho trovata da nessuna parte, nemmeno sul sito dell'anutel, quindi temo che gli estremi siano errati.

qualcuno ne ha notizia?
Giuseppe Debenedetto
00giovedì 2 agosto 2007 13:15
La sentenza è la n. 6255 del 16 marzo 2007
lillo1
00giovedì 2 agosto 2007 14:39
mi pareva che il numero non fosse giusto. ma non l'ho trovata lo stesso...
Giuseppe Debenedetto
00giovedì 2 agosto 2007 17:20
La trovi sul bollettino tributario n. 8/2007 p. 739

La massima è più o meno la seguente:
Cassazione, sez. trib., 16 marzo 2007 sent. n. 6255
FABBRICATO CAT. D – DETERMINAZIONE VALORE IMPONIBILE – IMPOSTA VERSATA NEGLI ANNI PRECEDENTI IN BASE AL VALORE CONTABILE – CONGUAGLIO O RIMBORSO DELL’IMPOSTA – SPETTA – I metodi contabili e catastali sono autonomi e non influenzabili (nel senso che non possono dare titolo a conguagli di alcun genere con l’assegnazione della rendita catastale). Tuttavia, dal momento che il possessore di tali immobili presenta domanda all’Agenzia del Territorio per ottenerne la rendita catastale (e non già da quando la sua domanda viene recepita dall’ufficio ricevente e formalizzata con la messa in atti della rendita attribuita), i versamenti Ici effettuati a titolo precario in attesa della rendita definitiva diventano conguagliabili, per differenza di importo con quello dalla rendita ufficiale, sia in favore del comune che del possessore dell’immobile.

La sentenza conferma l'orientamento (riportando lo stralcio) di due precedenti decisioni della stessa Cassazione: la n. 13077/2005 e la n. 5109/2005.
In sostanza sposa la tesi della natura "dichiarativa" (e non costitutiva) dell'atto attributivo di rendita catastale.

Che dire ? per me la questione sembrava pacifica, a fronte di una chiara previsione normativa che rende applicabile il valore "contabile" fino all’anno nel quale i fabbricati in questione sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita (art. 5/3° d.lgs. 504/92).
Quindi, "in claris non fit interpretatio" !

Mi chiedo: si tratta di un intervento "manipolativo" della Cassazione ? (ormai siamo abituati alle oscillazioni giurisprudenziali della Cassazione, roba da "mal di mare" !)

Andremo alle Sezioni Unite per dirimere il contrasto (visto un precedente di segno contrario della stessa cassazione) ?

Non so come la pensate a riguardo...........
lillo1
00venerdì 3 agosto 2007 12:35
mah.
concordo sul fatto che la norma è chiara nel senso che i due criteri sono alternativi. il calcolo sulla base delle scritture contabili non è stato pensato dal legislatore come era stato pensato il meccanismo della rendita presunta per i fabbricati civili, sono due cose diverse, ma una parte della cassazione sembra non essersene accorta. il problema vero è che tutti questi casini non si porrebbero, se il catasto, negli anni passati, non avesse impiegato milioni di anni per definire le richieste di accatastamento. bisognerebbe fare causa a loro...


comunque, come dicevo, siamo tre a due, per quel che mi risulta.
a breve il mio comune proporrà un ricorso in cassazione sull'annullamento in ctp - confermato in ctr - del provvedimento di diniego di rimborso delle maggiori somme pagate per ici da un D, sulla base delle scritture contabili, a seguito della definizione di una base imponibile più bassa con l'accatastamento... vedremo se riusciremo a portare la partita sul 3 a 3 o se prevarrà definitivamente l'orientamento sfavorevole.
Giuseppe Debenedetto
00venerdì 3 agosto 2007 13:43
Re:
lillo1, 03/08/2007 12.35:


... il problema vero è che tutti questi casini non si porrebbero, se il catasto, negli anni passati, non avesse impiegato milioni di anni per definire le richieste di accatastamento. bisognerebbe fare causa a loro...



Giusto ! Infatti la Cassazione si pone in un'ottica sostanziale e garantista per il contribuente (che non può subire pregiudizi a causa di notevoli ritardi dell'Agenzia del Territorio), ma ignora il dato normativo.

Non ho ben capito il riferimento alla partita del 3 a 2! sono tutte sentenze di cassazione ? (a me risulta un 3 a 1!)

P.S.: in bocca al lupo per il ricorso in cassazione (che condivido), tienici aggiornati sugli sviluppi !

lillo1
00venerdì 3 agosto 2007 22:40
il riferimento è al fatto che ci sono 2 sentenze che escludono la retroatività delle rendite catastali. e tre che invece l'ammettono, di cui una, recente, che hai citato tu.
ora però non ho gli estremi sotto mano, li ho in ufficio. il che significa che se ne parla a fine agosto, da oggi sono ufficialmente in ferie! [SM=g27811]
buone vacanze a chi le deve ancora fare, buon lavoro a chi resta.
lillo1
00martedì 28 agosto 2007 12:29
le due sentenze nel senso della irretroattività della rendita attribuita dal catasto (e quindi della alternatività tra i due criteri di calcolo e della non rimborsabilità della maggiore ici pagata sulla base del criterio delle scritture contabili) dovrebbero essere, salvo errori di citazione:
15463/2005 e 24235/2004;
quelle di segno opposto:
13077/2005
5109/2005
6255/2007

(ma perchè la cassazione non ha un sito come quello della giustizia amministartiva per la ricerca delle sentenze?)
Giuseppe Debenedetto
00martedì 28 agosto 2007 12:53
Non trovo la sentenza n. 15463/2005: è corretto il numero ?
lillo1
00martedì 28 agosto 2007 15:10
purtroppo non lo so, è una citazione che ho trovato, ma non ho copia della sentenza...
cercherò di verificare la correttezza della fonte.
clatemp
00venerdì 2 novembre 2007 14:28
mah, quando la cassazione si esprime in quel modo mi lascia molto perplesso. Lillo lo sa che mi sta a cuore in fatti (modestamente) ho scritto su azienditalia il pensiero.

Codice civile
Art. 12 Interpretazione della legge

"Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato."

Quindi quando la norma è chiara e univoca non può essere forzata con interpretazioni diverse.
L'art. 11 del 504 prima della sua abrogazione dal 1.1.2007 diceva al comma 1 che "Se la dichiarazione e'relativa ai fabbricati indicati nel comma 4 dell'articolo 5...il comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta..."

Tra l'altro guarda caso questo comma è stato abrogato proprio in corrispondenza dell'abrogazione del comma 4 dell'articolo 5. Quindi si deve interpretare nel senso che il legislatore si è reso conto che senza quel comma non C'ERA RAGIONE DI MANTENERE L'ALTRO STRETTAMENTE CONNESSO.

Quest'ultima argomentazione la userei senz'altro se dovessi difendermi in giudizio (per Lillo)
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