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lillo1
00giovedì 24 settembre 2009 10:10
Ma secondo voi è possibile pubblicare sul sito internet del comune delle foto di una manifestazione sportiva organizzata dal comune dove ci compaiono immagini identificabili di minori, o occorre qualche tipo di autorizzazione/liberatoria?

mi è venuto il dubbio perchè la scuola chiede una specifica autorizzazione per questo...






ferrari.m
00giovedì 24 settembre 2009 11:45
Re:
lillo1, 24/09/2009 10.10:

Ma secondo voi è possibile pubblicare sul sito internet del comune delle foto di una manifestazione sportiva organizzata dal comune dove ci compaiono immagini identificabili di minori, o occorre qualche tipo di autorizzazione/liberatoria?

mi è venuto il dubbio perchè la scuola chiede una specifica autorizzazione per questo...



Anche noi chiediamo sempre una liberatoria ai genitori per mettere le foto nelle pubblicazioni fatte dai servizi educativi.


lillo1
00giovedì 24 settembre 2009 11:56


il punto è se è obbligatorio richiederla oppure no.
avevo in mente, ma forse è un ricordo antico, prima che l'ossessione della privacy paralizzasse tutti i miei neuroni, che in caso di immagini riferite a manifestazioni pubbliche non ci fosse alcuna tutela del diritto all'immagine.

ferrari.m
00giovedì 24 settembre 2009 12:22
Per come me la ricordo io, per quanto riguarda la pubblicazione di immagini di avvenimenti avvenuti in luogo pubblico (ad es. fiera in piazza) non è necessario chiedere il consenso se si pubblica la foto di un gruppo di persone, anche se riconoscibili, o foto "panoramiche" anche se con presenti persone riconoscibili.
Diverso se tu alla stessa fiera fai un primo piano ad una singola persona, in quel caso sarebbe necessario/opportuno avere il consenso per la pubblicazione.

Noi chiediamo invece la liberatoria ai genitori dei bambini quando si tratta di foto scattate dentro i servizi comunali.

Qua un piccolo approfondimento (che copio e incollo, senza addentrarmi nello specifico) ad uso dei fotografi:
[url]http://www.fotografi.org/privacy_fotografia.htm


1) Per pubblicare l’immagine di una persona non famosa occorre la sua autorizzazione (art. 96 legge 633/41).

2) Se la persona non famosa viene pubblicata in maniera che non possa risultare dannosa alla sua immagine, e l’uso e' solo giornalistico, l’indicazione del punto a) si puo' ignorare, dinanzi al diritto di cronaca esercitato dal giornalista (da valutare di caso in caso). Per default non possono mai essere pubblicate immagini di minori.

3) Per pubblicare con finalita' giornalistiche immagini di personaggi famosi non occorre autorizzazione.

4) Occorre autorizzazione in ogni caso e comunicazione al Garante se la pubblicazione puo' risultare lesiva (legge 633/41), oppure se fornisce indicazioni sullo stato di salute, sull'orientamento politico, sul credo religioso o sulla vita sessuale (dlgs 196/2003).

5) Occorre autorizzazione in ogni caso se le immagini vengono usate con finalita' promozionali, pubblicitarie, di merchandising o comunque non di prevalente informazione o gossip.

6) Non devono essere pubblicate immagini di minori in modo che siano riconoscibili, e questo anche nel caso di fatti di rilevanza pubblica.

7) Il fatto che il fotografo detenga presso lo studio i negativi o gli originali di un servizio fotografico, anche per minori, NON e' proibito, a patto che non venga data pubblicazione senza assenso di queste immagini. Se il cliente chiede di cancellare i suaoi dati, questo deve essere fatto gratuitamente. Se il cliente chiede la consegna degli originali o dei files, deve pagare un compenso (vedi sopra, paragrafo PRIVACY E ORIGINALI (O FILES) FOTOGRAFICI)

lillo1
00giovedì 24 settembre 2009 12:39

grazie.
[SM=g27822]


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