delega di funzioni

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aidi
00mercoledì 23 giugno 2010 09:01
da noi succede di tutto..
e le mie certezze crollano di minuto in minuto..

ho bisogno di conforto: secondo voi può un titolare di posizione org.iva apicale ( ma nell'ente c'è la dirigenza.. non so se vi serve ma lo metto come indizio) delegare funzione di gestione delle risorse umane un dipendente di cat.D.
per delega lui intende - presidio orario di lavoro, autorizzazione straordinario, autorizzazione ferie?
io ho dei dubbi..o meglio .. non ho più certezze [SM=g27813]

lillo1
00mercoledì 23 giugno 2010 09:05
se può servire, ricordo che ci fu in passato una accesa discussione, con posizioni contrapposte...
secondo me la diatriba sta nell'individuazione del confine tra la delega di funzioni dirigenziali (che, mi pare, non sia possibile) e l'attribuzione di responsabilità del procedimento ai sensi dell'art. 5 comma 1 della legge 241, che, come dice la legge, può spingersi fino alla attribuzione di responsabilità sull'adozione del provvedimento finale...

aidi
00mercoledì 23 giugno 2010 10:05
Re:
lillo1, 23/06/2010 9.05:

se può servire, ricordo che ci fu in passato una accesa discussione, con posizioni contrapposte...
secondo me la diatriba sta nell'individuazione del confine tra la delega di funzioni dirigenziali (che, mi pare, non sia possibile) e l'attribuzione di responsabilità del procedimento ai sensi dell'art. 5 comma 1 della legge 241, che, come dice la legge, può spingersi fino alla attribuzione di responsabilità sull'adozione del provvedimento finale...



sono d'accordo con te silvia ma qui i sergenti si sentono tutti generali


Arcam
00mercoledì 23 giugno 2010 20:07
Riporto alcune considerazioni sulle deleghe in materia di sicurezza aziendale ..
intema di delega di funzioni ed in particolare per quanto concerne la delega da parte del delegato occorre dire che la cosidetta subdelega ,non è esplicitamente preclusa ,ma neppure prevista dal legislatore del 2008(stiamo parlando di responsabilità del datore di lavoro ,direttore generale e dei dirigenti e delle posizioni organizzative da noi quadri ).

E' in verità una vexata quaestio fra gli interpreti .
Il delegato previa intesa con il datore delegante ,può delegare specifiche funzioni in materia prevenzionistica alle medesime condizioni alla stregua drelle quali è ammessa la delega ,vigendo altresì l'obbligo del delegante (da intendersi presumibilmente come delegato-delegante ) di vigilare sul corretto espletamento delle funzioni trasferite al subdelegato,il quale non può a sua volta delegare le funzioni delegate .Al di là della dubbia riconducibilità della delega di funzioni in tema di sicurezza sul lavoro allo schema civilistico del mandato (tale delega infatti riverbera effetti sul piano della responsabilità penale ) nondimeno la norma appare formalmente rispettosa anche dei tradizionali principi generali desu,ibili dal diritto civile secondo cui ,senza l'autorizzazione del delegante ,delegatus delegare non potest (ex art 1717 del codice civile .
Quindi occorre la giusta e necessaria "previa intesa " con il datore di lavoro che deve essere genuina ,ciè in definitiva deve risultare da atto scritto.
Che la subdelega non debba e non possa comunque tradursi in un facile escamotage per scaricare a cascata e con eccessiva disinvoltura le responsabilità prevenzionistiche sui livelli inferiori dell'organizzazione aziendale (corte cass. sez IV penale 29 dic 2008 n. 48313),pare desumibile non solo della necessità del consenso datoriale e della sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità della delega ,nonchè dal divieto di un'ulteriore subdelega (di secondo grado) ,ma anche dal fatto che la subdelega può essere conferita per "specifiche funzioni" (limite non sussistente invece per la delega ) permanendo comunque in capo ala delegato -delegante le responsabilità connesse al complesso delle altre funzioni delegategli dal datore di lavoro.

in altri termini il datore di lavoro (fatta eccezione per i propri compiti indelegabili ..) può delegare nuclei di responsabilità ai dirigenti ,i quali possono a loro volta delegare solo specifiche porzioni di tali responsabilità ad altri soggetti ,dei quali occorre però accertarsi dl possesso dei requisiti di dovuta ed adeguata professionalità ..

il subdelegato non può a sua volta delegare le funzioni delegate ,potrebbe invece delegarne alcune sue proprie (nel settore privato il dirigente non apicale o il preposto a cui il dirigente superiore abbia subdelegato alcune funzioni delegategli dal datoree di lavoro ,non potrà ulteriormente subdelegare dette funzioni,ma potrebbe delegare altre funzioni prorie ...la risposta appare negativa perchè così facendo si frammenterebbe troppo la linea della responsabilità che non può tollerare che la "cascata della responsabilità" giunga a ricoprire chi ha la sola qualifica di lavoratore .

Mi sembra che la tirata sia fino al terzo livello dopodichè stop...il tutto con le dovute cautele in termini di riscontro delle idonee professionalità per svolgere determinati compiti.

salutoni
marco panaro
00giovedì 24 giugno 2010 16:46
Secondo me le funzioni delle p.o. - diversamente da quelle dirigenziali - non sono delegabili.
aidi
00giovedì 24 giugno 2010 17:03
anche per me, io pensavo che al massimo si potesse individuare il responsabile del procedimento..ma mi dicono che invece è possibile ma non mi dicono in base a cosa...
così .. a logica..
ma logica di chè dico io, logica del cappero.
si vede molto che è da dicembre che non HO FATTO UN GIORNO DI FERIE? [SM=g27825]
giandan
00giovedì 24 giugno 2010 20:00
La legge individua le possibilità di delega.
In alcuni casi per la dirigenza è prevista, per le p.o. non se ne parla.
Ma la responsabilità non deriva dall'incarico da p.o. quanto piuttosto dall'art. 109 del Tuel, che individua i responsabili di servizi dove non ci sono i dirigenti.
Ma neppure in questo caso c'è la possibilità di delega.

Più o meno così mi ha sempre detto l'Avv. Debenedetto [SM=g27822] . E devo dire che, a me personalmente, convince.
ferrari.m
00venerdì 25 giugno 2010 00:30
La delega "tout court" di competenze delle p.o. non la ritengo possibile, a maggior ragione come strumento ordinario di organizzazione.
Tra l'altro a stretta norma di legge anche la delegabilità delle competenze dirigenziali ha dei precisi limiti:

D.Lgs. 165/2001
Art. 17. Funzioni dei dirigenti.

1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

d-bis) concorrono all’individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell’ufficio cui sono preposti anche al fine dell’elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’articolo 6, comma 4;

e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.

e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti.

1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile anche ai sensi di quanto previsto all’articolo 16, comma 1, lettera l-bis.

aidi
00venerdì 25 giugno 2010 07:53
grazie ragazzi ora torno alla carica dei miei generali..
poi vi dico
aidi
00lunedì 28 giugno 2010 08:00
ho convinto i miei generali, (in particolare il mio D.G. ..anzi D.J...) lui delegherebbe tutto a tutti, impresa di pulizie compresa. [SM=g27828]
grazie ragazzi
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