danno all'immagine ed al prestigio della P.A.

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marco panaro
00giovedì 13 ottobre 2005 15:27
Corte dei conti, sez. giurisdizionale Umbria, sentenza n. 313 del 23-8-2005

Il “danno all'immagine ed al prestigio della P.A.” compiuto da parte di un soggetto legato alla P.A. da un rapporto di lavoro, di impiego o di servizio (anche di fatto) va inquadrato:

a) nell'ambito della categoria del “danno patrimoniale ingiusto per violazione di un diritto fondamentale della persona giuridica pubblica”, rapportandolo, quindi, - come già evidenziato - al “danno patrimoniale in senso ampio” ex art. 2043 c.c. in collegamento con l'art. 2 Cost.;

b) nell'ambito della fattispecie del “danno esistenziale”, inteso quale “tutela della propria identità, del proprio nome, della propria reputazione e credibilità”;

c) nell'ambito della categoria del “danno/evento” (e non del “danno/conseguenza”), considerato che, poiché l'“oggetto del risarcimento non può che essere una perdita cagionata dalla lesione di una situazione giuridica soggettiva e la liquidazione del danno non può riferirsi se non a perdite, a questi limiti soggiace anche la tutela risarcitoria dei danni non patrimoniali causati dalla lesione di diritti od interessi costituzionalmente protetti, quali il diritto all'immagine, con la peculiarità che essa deve essere ammessa, per precetto costituzionale, indipendentemente dalla dimostrazione di perdite patrimoniali, oggetto del risarcimento, senza la diminuzione o la privazione di valori inerenti al bene protetto”;

d) nell'ambito delle fattispecie per le quali - non essendo richiesta la prova delle spese necessarie al recupero del bene giuridico leso - si può fare affidamento - per la concreta determinazione dell'ammontare del danno erariale - sulla “valutazione equitativa del Giudice”, ai sensi dell'art. 1226 c.c., sulla base dei “parametri di tipo oggettivo, soggettivo e sociale” come definiti dalla giurisprudenza maggioritaria e prevalente della Corte dei Conti di cui si è detto ed, in particolare, da diverse Sentenze della Sez. Giurisd. Reg. dell'Umbria;

e) nell'ambito delle fattispecie per le quali sussiste in ogni caso “l'onere per l'attore di indicare le presunzioni, gli indizi e gli altri parametri che intende utilizzare sul piano probatorio”.

lillo1
00giovedì 13 ottobre 2005 16:59
"prestigio" della p.a??? [SM=g27833]
mah....
marco panaro
00giovedì 19 luglio 2007 00:15
Il danno all’immagine assume una sua autonoma rilevanza (rispetto al cosiddetto “danno diretto” o patrimoniale in senso stretto) e può sussistere anche in assenza di quest’ultimo. Rientra nella giurisdizione della Corte dei conti anche l’azione di responsabilità per il danno arrecato da pubblici dipendenti (o da soggetti comunque inseriti nell’apparato organizzativo di una pubblica amministrazione) all’immagine dell’ente, trattandosi di danno che, anche se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di valutazione patrimoniale, sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 14297 del 20 giugno 2007, Pres. Carbone, Rel. Segreto).


[Modificato da marco panaro 19/07/2007 0.16]

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