cooperative e personale

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lillo1
00domenica 21 novembre 2004 18:09
esiste una norma di carattere generale che obbliga la cooperativa che vince un appalto di servizi (nella fattispecie: gestione di un centro diurno per disabili)ad assorbire il personale adibito allo stesso servizio da parte della cooperativa che gestiva precedentemente il centro, o tale condizione deve essere specificata nel bando di gara?
marco panaro
00domenica 21 novembre 2004 22:26
Mi pare di ricordare (però dovresti controllare) che il CCNL applicabile non preveda una norma vincolante di questo tipo, pertanto sarebbe opportuno inserire nel capitolato una "clausola sociale" ad hoc.

[Modificato da marco panaro 21/11/2004 22.26]

ferrari.m
00lunedì 22 novembre 2004 08:02
Una norma del genere credo che ci sia per i servizi di pulizia, o mi sbaglio?
marco panaro
00lunedì 22 novembre 2004 09:23
Re:

Scritto da: ferrari.m 22/11/2004 8.02
Una norma del genere credo che ci sia per i servizi di pulizia, o mi sbaglio?



sì, e anche ristorazione collettiva.
marco panaro
00martedì 10 luglio 2007 10:55
INPS - Messaggio numero 15031 del 07-06-2007

 

La giurisprudenza in mancanza di una chiara legislazione di riferimento, ha provveduto all’estensione ai soci lavoratori di cooperativa di alcune specifiche tutele del lavoro subordinato che in caso contrario non avrebbero trovato applicazione.

 

Per quanto riguarda la tutela previdenziale, le norme relative ai lavoratori subordinati in base alla previsione dell’art. 2 del RD 28.08.1924, n.1422 e successive modifiche DPR 30.04.1970, n.602, sono state sempre applicate dall’Istituto, oltre che nei confronti dei soci addetti ad attività amministrativa, alle condizioni e nei limiti specificati dall’art. 2 lettera e) del DPR n. 602/70, anche nei confronti dei Presidenti di cooperative sulla base di direttive impartite dal Ministero del Lavoro (Cfr. Cir. n.179 del 08.08.1989 e Cir. n.89 del 15.04.1999).

 

La legge 142/2001 all’articolo 1, comma 3, ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo concetto di mutualità, che discende dalla separazione dello status di lavoratore da quello di socio, infatti la prestazione di lavoro è oggetto di un rapporto giuridico totalmente autonomo da quello mutualistico.

Le recenti abrogazioni apportate dalla legge 30/2003 non contribuiscono ad eliminare la predetta distinzione, in quanto la prestazione di lavoro non può essere identificata nella prestazione mutualistica, la prima è strumentale al raggiungimento della mutualità medesima.

Pertanto laprogressiva estensione da parte del legislatore della disciplina sul lavoro subordinato al socio lavoratore di cooperativa, comporta l’applicazione anche nei confronti di questi ultimi della regola generale dell’incompatibilità di prestazione d’attività lavorativa subordinata contemplata nella circolare 179/89 per i Presidenti del C.d.A., gli Amministratori unici e i Consiglieri delegati.

lillo1
00martedì 10 luglio 2007 11:14
sull'argomento:

COOPERATIVE SOCIALI - CCNL - 26.05.2004


Titolo IV - Tipologie, assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro - Articolo 37
La cessazione del contratto di appalto ed il cambio di gestione

Rilevato che il settore è notevolmente caratterizzato dalla effettuazione del servizio tramite contratti di appalto o convenzioni o accreditamento soggetti a frequenti cambi di gestione, allo scopo di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite dal personale, viene concordato quanto ai seguenti punti.
A) L'azienda uscente, con la massima tempestività possibile, e comunque prima dell'evento, darà formale notizia della cessazione della gestione alle OO.SS. territoriali e alle RSU.
L'azienda subentrante (anch'essa con la massima tempestività possibile e comunque prima del verificarsi dell'evento), darà a sua volta formale notizia alle OO.SS. territoriali circa l'inizio della nuova gestione.
Quanto sopra al fine di garantire tutte le informazioni utili alla corretta applicazione delle norme contrattuali nazionali e provinciali e delle disposizioni di legge in materia.
B) L'azienda subentrante, nel caso in cui siano rimaste invariate le prestazioni richieste e risultanti nel capitolato d'appalto, o convenzione, assumerà, nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, il personale addetto all'appalto o convenzione stessi, salvo quanto previsto al successivo punto d).
Le imprese interessate prenderanno preventivi accordi per effettuare il passaggio diretto delle lavoratrici e dei lavoratori addetti all'appalto o convenzione medesimi.
C) Qualora, per comprovati motivi, alla data della cessazione dell'appalto o convenzione, quanto previsto dal punto b), del presente articolo non abbia trovato applicazione, l'azienda cessante potrà porre in aspettativa senza retribuzione e senza maturazione degli istituti contrattuali le lavoratrici e i lavoratori che operano sull'appalto o convenzione interessati per un periodo massimo di 7 giorni lavorativi, al fine di consentire l'espletamento delle procedure relative alla assunzione con passaggio diretto.
D) In caso di modifiche o mutamenti significativi nell'organizzazione e nelle modalità del servizio da parte del committente e/o tecnologie produttive con eventuali ripercussioni sul dato occupazionale e sul mantenimento delle condizioni di lavoro, l'azienda fornirà le opportune informazioni alle OO.SS. territoriali.
Le parti si attiveranno per individuare le possibilità di adibire il personale dell'azienda eccedente in altri servizi, anche con orari diversi e in mansioni equivalenti.

lillo1
00martedì 10 luglio 2007 11:55
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