clausola di revisione prezzi nelle forniture di beni e servizi

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marco panaro
00giovedì 9 settembre 2004 10:56
Consiglio di Stato sez.V 7/9/2004 n. 5844

L’Azienda ospedaliera in epigrafe propone appello avverso la sentenza della Sezione III del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, n. 1912/1998 del 18 luglio 1998, con la quale - accogliendo nei sensi e nei limiti di cui in motivazione il ricorso proposto in primo grado dalla appellata Serist S.p.a (aggiudicataria della licitazione privata indetta con deliberazione del 5 agosto 1994, per l’appalto del servizio alimentare dell’Azienda, per il periodo 1 giugno 1995/31 maggio 1997) – il giudice di primo grado ha statuito che:

- perdurando l’aggiudicazione ed indipendentemente dal contenzioso allo stato pendente (per essere intervenuta, su ricorso della Pedus Service P. Dusselmann s.r.l, sentenza di annullamento dell’aggiudicazione medesima impugnata in appello ed i cui effetti erano stati sospesi dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 1686 del 30 agosto 1997), l’Amministrazione è tenuta ad applicare la revisione periodica dei prezzi, sulla base dell’istruttoria condotta dei dirigenti responsabili delle acquisizione dei beni e servizi e – qualora non fossero ancora disponibili gli elenchi di rilevazione ed elaborazione dei pressi di mercato dei principali beni e servizio acquisiti dalle pubbliche amministrazioni, predisposti a cura dell’Istat –secondo i dati di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

- respingeva la domanda riconvenzionale dell’Amministrazione, volta alla declaratoria di nullità dell’aggiudicazione;

- condannava l’Amministrazione e la controinteressata al pagamento delle spese del giudizio.

L’appellante denuncia l’erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 6, quarto comma, della legge n. 537 del 1993, sostenendo la tesi della derogabilità della norma e della possibilità, per le Amministrazioni, di tutelarsi differentemente nella regolamentazione della gara di appalto, in modo di far sì che i prezzi offerti tengano conto della durata del contratto e delle variazioni di costo.

Nella specie è stato espressamente stabilito con il bando e la lettera di invito che l’offerta avrebbe dovuto essere formulata in modo da garantire la stabilità dei prezzi nel triennio di validità del contratto.

Volendosi invece accedere alla tesi della vincolatività della clausola, la decisione di primo grado sarebbe erronea nella parte in cui non ha accolto la domanda riconvenzionale intesa alla declaratoria di nullità dell’aggiudicazione.

Infine, il giudice di primo grado illegittimamente avrebbe indicato le modalità applicative della revisione, trattandosi di un’attività riservata all’amministrazione.

In definitiva, si chiede riforma della sentenza appellata, con la reiezione delle domande proposte in primo grado dalla controparte, e, in subordine, la declaratoria di nullità dell’aggiudicazione, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.

Si è costituita l’appellata resistendo all’impugnazione.

Ha spiegato intervento ad adiuvandum (opposto dalla stessa parte appellante che contesta la coincidenza delle posizioni sostanziali) la soc. Pedus Serviz P.Dussmannn, controinteressata nel giudizio di primo grado.

Infine, la causa, chiamata alla pubblica udienza del 26 marzo 2004, è stata trattenuta in decisione.

L’appello è manifestamente infondato.

Il problema dell’automatico inserimento della clausola di revisione prezzi prevista dall’art. 6, comma 4, della L. 24 dicembre 1993 in "tutti i contratti (di fornitura di beni e servizi) ad esecuzione periodica o continuativa", con conseguente nullità delle clausole contrattuali difformi (e non anche dell’aggiudicazione e/o del successivo contratto), è stata affrontata e risolta dalla Sezione, con orientamento univoco e consolidato del tutto coincidente con quello espresso dal giudice di primo grado nella sentenza appellata.

In argomento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 4, L. n. 1034 del 1971, ritiene la Sezione di potersi riportare ai suddetti precedenti e, per tutte, alle decisioni n. 2712 del 20 maggio 2002;n. 3273 del 16 giugno 2003, n. 916 del 19 febbraio 2003; n. 2461 dell’8 maggio 2002.

La sentenza impugnata deve essere, dunque, confermata in ogni sua parte, non essendo configurabile l’ipotesi di nullità dell’aggiudicazione, formulata dalla appellante nella (peraltro inammissibile) domanda riconvenzionale ed essendo del tutto ininfluenti le indicazioni relative alle modalità applicative della revisione sulle potestà dell’Amministrazione.
Michele Dei Cas
00venerdì 24 aprile 2009 15:56
Nello stesso senso:
Art. 115 d.lgs. n. 163/2006 - Contratti ad esecuzione periodica o continuativa - Clausola di revisione periodica dei prezzi - Norma imperativa - Mancata o difforme previsione - Inserzione automatica. L’art. 115 (“adeguamento dei prezzi”) del D. Lgs. n. 163/2006, che riproduce peraltro il contenuto di identiche disposizioni precedenti, prescrive tassativamente l'obbligo di inserimento della clausola di revisione periodica dei prezzi in tutti i contratti ad esecuzione periodica e continuativa; pertanto, la natura cogente e inderogabile di tale prescrizione fa sì che nei casi in cui la clausola citata non sia stata inserita, operi il meccanismo di cui all'art. 1339 c.c., con conseguente inserzione automatica della clausola (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 14 febbraio 2002 n. 567; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 23 maggio 2006 n. 2958; vedi anche T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 22 giugno 2007 n. 1092, per la precisazione che tale norma imperativa si impone sulle pattuizioni delle parti, modificandone ed integrandone la volontà contrastante con la stessa; ne consegue che le clausole difformi contenute nei contratti della tipologia presa in considerazione sono nulle per contrasto con norma imperativa, e la nullità non investe l'intero contratto, in applicazione del principio utile per inutile non vitiatur di cui all'art. 1419 c.c., ma colpisce la clausola contrastante con la norma considerata). Pres. f.f. Salamone, Est. Trebastoni - I. s.r.l. (avv.ti Bonura e Altobello) c. Comune di Comiso e altro (n.c.). T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. III - 14/04/2009, n. 719
marco panaro
00venerdì 24 aprile 2009 16:48
Gli anni passano, ma la sostanza non cambia [SM=g27828]
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