aree edificabili e peep

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clatemp
00giovedì 8 gennaio 2004 15:11
Il Comune qualche anno fa aveva provveduto ad una variante di prgc con l'inserimento di un vincolo a PEEP per una certa zona. Il contribuente giustamente ha versato come area edificabile. Al termine dei 5 anni (come da norma di legge) non avendo il Comune provveduto all'approvazione del PEEP , decade il vincolo ed il terreno torna ad essere agricolo. Il Comune non ha inserito nel proprio regolamento una disposizione ai sensi dell'art. 59 lett. f) del D.Lgs. 446/97. Il contribuente chiede il rimborso fin dall'inizio del versamento (che coincide con l'apposizione del vincolo). Spetta? C'è qualche sentenza tenendo conto che problemi simili potrebbero essersi verificati anche per un PIP d'ufficio?
clatemp
00giovedì 15 gennaio 2004 18:01
aree edificabili e peep
insomma mi sento abbandonato ai miei dubbi![SM=g27826]
Giuseppe Debenedetto
00giovedì 15 gennaio 2004 18:07
Per risolvere il problema occorrerebbe approfondire se la decadenza del vincolo ha efficacia retroattiva o no.
clatemp
00venerdì 16 gennaio 2004 00:15
aree edificabili
caro giuseppe non credo che si possa porre il problema di decadenza retroattiva o meno. Scadendo il vincolo vuol dire che da oggi in poi cessa la possibilità edificatoria teorica prima esistente per quell'area. Chiaramente se fosse stata sfruttata precedentemente quella possibilità, oggi non ci potrebbe essere retroattività (ma non sarebbe scaduto neanche il vincolo).
Il problema secondo me è un altro. Per ogni anno di imposta vi è come noto una obbligazione giuridica distinta e riferita alla realtà di fatto e di diritto in quell'anno. Di conseguenza quello che accade successivamente (per un fabbricato potrebbe essere il crollo dello stesso) poco importa. Ed è per questo che l'art.59 lett f) del D. Lgs. 446/97 ha creato una eccezione esplicita (da prevedere con regolamento) a conferma della regola generale suddetta. In questo caso però è pur vero che il proprietario-contribuente trattandosi di un vincolo a PEEP (piano di edilizia economica e popolare) deve attendere necessariamente l'iniziativa del Comune. Se il Comune quindi fa trascorrere inutilmente i 5 anni previsti dalla norma il proprietario si ritroverebbe con un'area non edificabile come all'inizio senza averne "colpa". Sarebbe quindi un'interpretazione di buon senso quella che va nel senso della restituzione dell'imposta pagata che potrebbe contrastare manovre speculative da parte dell'ente. Tuttavia per come è scritta la norma qualche dubbio ce l'avrei. Preciso che non si tratta del mio Comune.
Giuseppe Debenedetto
00venerdì 16 gennaio 2004 12:18
Ho gli stessi tuoi dubbi.
L'art. 59, comma 1, lett. f), del d.lgs. 446/97 riguarda "aree successivamente divenute inedificabili", mentre il quesito concerne la decadenza di un vincolo.
Ora, mentre nel primo caso (area divenuta inedificabile) la disposizione citata mira a tutelare il contribuente che non ha usufruito dello ius aedificandi, nel secondo caso (decadenza del vincolo) lo stesso contribuente dovrebbe a maggior ragione trovare tutela visto che è il comune che deve attuare il peep.
Se equipariamo la decadenza del vincolo alla intervenuta inedificabilità, se ne dovrebbe dedurre che - in assenza di espressa disposizione regolamentare - non sarebbe possibile disporre il rimborso dell'ICI versata.
Tutto ciò sarebbe sez'altro irragionevole, ma dal punto di visto strettamente giuridico corretto, poichè è proprio la lett. f) a confermare l'impossibilità di procedere al rimborso in assenza di espressa previsione regolamentare.
Ecco perchè io tenderei a non equiparare le due cose, ma bisognerebbe approfondire la natura della "decadenza del vincolo".
clatemp
00venerdì 16 gennaio 2004 18:05
aree edificabili
chissà che qualche illustre collega di forum più esperto di noi in diritto amministrativo partecipi a questa interessante approfondimento proposto da giuseppe....
marco panaro
00venerdì 16 gennaio 2004 19:32
temo che non c'entri nulla...cmq inserisco...[SM=g27819]

Come è noto, il vincolo di destinazione di un’area alla utilizzazione pubblica, in un piano regolatore generale o in un programma di fabbricazione è un vincolo temporaneo, secondo quanto dispone l’art. 2 della legge n. 1187 del 1968 e succ. mod., destinato a decadere se, nel termine di cinque anni, le opere, alla cui realizzazione è diretto, non sono state eseguite ovvero non siano stati adottati, nello stesso termine, gli strumenti di pianificazione secondaria attuativi della destinazione pubblica dell’area.
Alla scadenza del quinquennio, il Comune è tenuto obbligatoriamente ad operare una scelta, alla quale può anche essere forzato dai privati proprietari che intendono sfruttare i propri diritti dominicali, tra il rinnovo del vincolo preesistente, se ritiene che persista un prevalente e motivato interesse pubblico al suo mantenimento (prevedendo, peraltro, un indennizzo per i privati proprietari: Corte Cost. 20.5.1999, n. 179), ovvero la fissazione di un diverso regime dell’area di cui trattasi.
Il Comune di Ruffano, con l’art. 28, disponendo che, in caso di decadenza, l’area oggetto della presente controversia acquistasse la destinazione a zona agricola, si è sottratto a tale scelta e, di conseguenza, ha violato l’obbligo, implicito nel citato art. 2 della legge n. 1187 del 1068, di riconsiderare ex novo, alla scadenza del quinquennio dalla imposizione del vincolo, il regime urbanistico da assegnare all’area.
La temporaneità del vincolo, come si è già rilevato, comporta che l’ente preposto al governo del territorio debba nuovamente valutare, stante il tempo trascorso, che può averne modificato la stima originaria, l’interesse alla utilizzazione pubblica dell’area in comparazione con i concorrenti interessi dei proprietari tesi alla utilizzazione dell’area a scopi privati.
La disposizione in esame, inoltre, non risponde neppure a criteri di ordinaria ragionevolezza, non potendosi impostare la pianificazione urbanistica, prevedendo che un’area, nel suo assetto definitivo, possa alternativamente, e quindi indifferentemente, essere sede di opere di urbanizzazione secondaria a servizio di una zona residenziale (scuole, mercati, chiese, impianti sportivi, ecc) se ed in quanto tali opere verranno realizzate oppure essere sede di coltivazioni agricole.
La disposizione in parola, poi, sotto altro profilo, finisce in sostanza con il perpetuare,surrettiziamente e sine die, il preesistente vincolo di inedificabilità, in quanto la ubicazione dell’area di cui trattasi nel pieno del centro abitato la rende di fatto inutilizzabile per i proprietari, stanti i noti e ristretti limiti soggettivi ed oggettivi che caratterizzano l’uso dei suoli ubicati nelle zone qualificate come agricole.
Quanto precede senza dire che la ubicazione dell’area alla quale si è ora accennato (oltre che la stessa prima destinazione ad opere di urbanizzazione secondaria assegnatale dal Comune) rende evidente che essa è priva di quella vocazione agricola che costituisce il presupposto indefettibile per una conforme qualificazione giuridica.
In conclusione, l’appello in epigrafe deve essere accolto e, in riforma della sentenza appellata, deve essere annullato l’art. 28 delle Norme di Attuazione del Programma di fabbricazione impugnato con il ricorso di primo grado, salve, ovviamente, le ulteriori determinazioni del Comune di Ruffano.
(Consiglio di stato, sez. V, n. 988/2003)
clatemp
00lunedì 17 maggio 2004 12:18
discussione vecchia fa buon brodo
dal libro "L'imposta comunale sugli immobili" di A. Piccolo Ed. "Il Sole 24 ore" pag. 87, risposta ad un quesito

domanda: E' dovuta l'ICI su terreni che dal PRG risultano destinati alla realizzazione di opere di pubblica utilità (ad es. verde pubblico, parcheggi e scuole)? Il titolare deve continuare a pagare il tributo per le aree edificabili, anche nel caso in cui il vincolo quinquennale urbanistico sia decaduto? In caso contrario, il terreno torna a possedere la natura agricola originaria?

Risposta:
"con Sentenza n.1292 del 28 agosto 1998, il tar Lazio (Sez. II) ha avuto modo di affermare, tra l'altro, che cessata l'efficacia, per decorso del quinquennio previsto dall'art.2 della legge n.187 del 1968, del vincolo posto nel PRG che subordinava l'edificabilità in un determinato comprensorio all'intervento di un pianoparticolareggiato, la relativa zona non va necessariamente considerata sprovvista di disciplina urbanistica. In sostanza, con la decadenza del vincolo si verificherebbe non un annullamento, ma una semplice perdita di efficacia dello strumento urbanistico. Di conseguenza essendo in regime di sospensione, ben potrebbe l'ente locale attribuire una nuova destinazione all'area sottoposta al vincolo successivamente decaduto.... In ogni caso non si dovrebbe dimenticare la nozione di "edificabilità di fatto" da applicarsi solo in assenza della "edificabilità di diritto". Ad avviso della suprema corte, dunque, l'edificabilità ben potrebbe essere dedotta anche dallo sviluppo edilizio in atto nella zona o nelle zone immediatamente adiacenti. In conclusione, poichè nella fattispecie in esame è difficile ritenere che i terreni non possiedano più la vocazione edificatoria, l'imposta rimane dovuta e nessun rimborso parrebbe possibile.
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