alinazione immobili

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lillo1
00martedì 11 maggio 2010 13:02
art. 42 tuel
Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;

secondo voi la norma sopra citata estende la competenza del c.c. anche all'approvazione della perizia di stima che determina il valore dell'immobile da alienare/acquistare?
a mio avviso no, il c.c definisce quali beni vuole acquistare o alienare (per le alienazioni oggi c'è l'apposito piano approvato dal c.c...), la redazione della perizia di stima è un atto tecnico, che io non farei approvare dagli organi politici. se proprio proprio si deve, al max lo porterei in giunta, ma non in consiglio.


Michele Dei Cas
00martedì 11 maggio 2010 14:26
Be, però se io fossi un consigliere che deve votare l'acquisto (o la vendita) di un immobile vorrei anche sapere a che condizioni.
Sono reduce da un c.c. dove la minoranza contestava, appunto, le condizioni di vendita di un immobile. Le perizie di stima sono un po' come le salsicce e le leggi...
lillo1
00martedì 11 maggio 2010 14:38
e difatti è quello che mi dicono anche qui gli uffici....
loro dicono, cioè, che se la perizia di stima facesse risultare un valore troppo basso, il c.c. potrebbe anche decidere di non vendere più.
ma io dico anche che se nel piano delle valorizzazioni e alienazioni, approvato a inizio anno, hanno già deliberato che quell'immobile è da alienare (senza peraltro indicare un valore),perchè non è utile conservarlo... quanto vale, ormai, mi pare che non sia più rilevante.
voglio dire, o nella delibera delle alienazioni si indica già un valore (cosa che qui non è stata fatta, credo perchè non c'era ancora la perizia) o altrimenti... mica torno in consiglio per approvare la perizia di stima.

marco panaro
00martedì 11 maggio 2010 15:12
Dipende se le parole "che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione" si riferiscono solo a "appalti e concessioni" o a tutto ciò che precede.
Michele Dei Cas
00martedì 11 maggio 2010 15:50
Secondo me le parole "che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione" si riferiscono a tutto ciò che precede; nella situazione di Lillo io farei (ed ho già fatto molte volte) una bella delibera di Giunta attuativa di quella consiliare, in forza della competenza residuale di cui all'art.48 del Decreto Legislativo 267/2000, ecc. ecc.
Come giustamente diceva Lillo, il consigliere che voleva subordinare il suo assenso all'alienazione ad un minimo di certezza in materia di conquibus, doveva dirlo allora (in sede di approvazione del piano). Comunque il prossimo piano che approveremo, se mi ricordo, vedrò di far precisare se le alienazioni conseguenti competono alla giunta od al consiglio.
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