Rapporto tra diritto d'accesso e diritto alla riservatezza del terzo

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marco panaro
00giovedì 26 febbraio 2004 12:42
Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo Pescara 21/2/2004 n. 230

omissis

Ad avviso del Collegio tale richiesta è fondata.
Deve, invero, in merito osservarsi che la ricorrente ha evidenziato dei motivi giuridicamente rilevanti ai fini dell’accesso ai documenti richiesti, in quanto – come sopra ricordato – opera nel settore della produzione di guarnizioni freno ecologiche per veicoli (ceppi e pastiglie freno) e partecipa a gare di appalto indette da enti pubblici per la fornitura di tali prodotti, per la partecipazione alle quali è richiesto che tali prodotti siano omologati.
Ciò posto, sembra alla Sezione che tale ditta, che si è vista superata in alcune gare dalla ditta Siffert di Montefino, che aveva esibito alcuni certificati di omologazione rilasciati dal Centro Prova Autoveicoli di Pescara, abbia diritto ad accedere alla documentazione istruttoria e tecnica che aveva condotto al rilascio di tali certificati di omologazione, e ciò al fine specifico di verificare se tali omologazioni si riferivano o meno a tutti i prodotti offerti in tali gare o a guarnizioni diverse per forma e dimensioni da quelle richieste.
E tale diritto di accesso ai documenti riconosciuto dagli art. 22 e ss. della L. 7 agosto 1990 n. 241, prevale nel caso di specie sull’esigenza di riservatezza del terzo in questione atteso che tale accesso vene in rilievo per la cura e la difesa di interessi giuridici del richiedente.
Concludendo, alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, pertanto, essere accolto nel senso sopra precisato e, per l’effetto, deve, conseguentemente, ordinarsi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di consentire alla società ricorrente l’accesso agli atti di cui alla predetta istanza del 18 settembre 2003.
lillo1
00lunedì 17 dicembre 2007 18:32
La tutela della riservatezza non può includere il diritto all'anonimato di colui che rende una dichiarazione a carico di terzi nell'ambito di un procedimento ispettivo o sanzionatorio.

Nel caso di specie, un dirigente scolastico aveva presentato ricorso avverso la decisione dell'amministrazione pubblica di appartenenza di diniego di accesso agli atti del procedimento di ispettivo avviato nei suoi confronti. La decisione della p.a. era fondata sulla tutela della riservatezza dei terzi che avevano reso informazioni sui fatti.

Il Tribunale amministrativo di primo grado, pronunciandosi sul ricorso, aveva ordinato all'amministrazione, l'ostensione della documentazione integrale richiesta. La sentenza è stata appellata ma il Consiglio di Stato, con pronuncia del 25 giugno scorso, n. 3601, ha respinto l'impugnazione. I giudici hanno ricordato che è estranea al nostro ordinamento la tolleranza verso denunce segrete o anonime. A tal scopo intervengono una serie di norme quale per es. l'art. 240 c.p.c. in base al quale i documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né utilizzati salvo che costituiscano il corpo del reato o provengano dall'imputato. In un ordinamento siffatto, il diritto alla riservatezza, pur avente rilevanza costituzionale, non può avere un contenuto così ampio da includere il diritto all'anonimato dei soggetti che hanno reso dichiarazioni a carico di terzi nell'ambito di un procedimento ispettivo. Ai sensi dell'art. 111 Cost. è un diritto dell'accusato quello di interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico e ciò presuppone che l'accusato sappia il nome dell'autore delle dichiarazioni. A ciò si aggiunge che la L. n. 241/1990 dispone che ogni soggetto deve poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di esposti o denunce che possano costituire le basi per l'avvio di un procedimento ispettivo o sanzionatorio, non potendo la p.a. procedente opporre all'interessato esigenze di riservatezza.

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