Nozione di contratto collegato

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Commissario Maigret
00venerdì 5 dicembre 2003 11:34
CASSAZIONE CIVILE - Sentenza 11240 del 18 luglio 2003

Contratti in genere - contratti collegati - collegamento negoziale -nozione - accertamento riservato al giudice di merito - incensurabilità in sede di legittimità - limiti.

Il collegamento negoziale non dà luogo ad un nuovo ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi. Pertanto, il criterio distintivo tra contratto unico e contratto collegato non è dato da elementi formali, quali l’unità o pluralità dei documenti contrattuali, o dalla con testualità delle stipulazioni, bensì dall’elemento sostanziale dell’unicità o pluralità degli interessi perseguiti. Accertare se vi è un solo contratto o una pluralità di contratti rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.



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