L'insegnamento della religione nelle scuole

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°Teofilo°
00mercoledì 9 settembre 2009 22:28
» 2009-09-09 19:50
Ora di religione ha suo fondamento in sentenza Consulta di Enzo Quaratino ROMA- L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole ha il suo fondamento giuridico nella sentenza n.203 del 1989 della Corte Costituzionale, considerata la "madre di tutte le sentenze" in materia di laicità dello Stato. Si tratta della sentenza nella quale la Corte eleva la laicità dello Stato a principio supremo, sottolineando che tale principio "implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale". A proposito dell'insegnamento della religione cattolica, la Corte precisa che "la Repubblica può, proprio per la sua forma di Stato laico, fare impartire l'insegnamento di religione cattolica in base a due ordini di valutazioni: a) il valore formativo della cultura religiosa, sotto cui si inscrive non più una religione, ma il pluralismo religioso della società civile; b) l'acquisizione dei principi del cattolicesimo al patrimonio storico del popolo italiano". Aggiunge la Corte: "il genus (valore della cultura religiosa) e la species (principi del cattolicesimo nel patrimonio storico del popolo italiano) concorrono a descrivere l'attitudine laica dello Stato-Comunità, che risponde non a postulati ideologizzati ed astratti di estraneità, ostilità o confessione dello Stato-persona o dei suoi gruppi dirigenti, rispetto alla religione o a un particolare credo, ma si pone a servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini". In definitiva - conclude la Consulta - "lo Stato è obbligato", in forza degli accordi con la Santa Sede, ad assicurare l'insegnamento della religione cattolica. Per gli studenti e per le loro famiglie esso è facoltativo: solo l'esercizio del diritto di avvalersene crea l'obbligo scolastico di frequentarlo. Per quanti, invece, decidano di non avvalersene, l'alternativa è uno stato di non-obbligo. La previsione, infatti, di altro insegnamento obbligatorio verrebbe a costituire condizionamento per quella interrogazione della coscienza, che deve essere considerata attenta al suo unico oggetto: l'esercizio della libertà costituzionale di religione. Lo stesso principio ha trovato poi conferma anche in altre sentenze della Corte Costituzionale: in una di queste - la numero 13 del 1991 - sempre a proposito dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubblica, la Consulta, applicando ancora il principio supremo di laicità dello Stato e di libertà di religione, sottolinea che gli studenti che scelgono di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali possono allontanarsi o assentarsi dall'edificio scolastico durante l'ora di religione: nel senso che la decisione di non avvalersi dell'insegnamento di religione cattolica non comporta assolutamente l'obbligo alternativo di frequentare un'altra materia; o di restare inattivi nell'edificio scolastico. (ANSA).
Caterina63
00giovedì 10 settembre 2009 00:12
Qui troverete tutta la documentazione e il testo ufficiale


Insegnanti di Religione Cattolica (IRC) e lo Stato laico




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