Enti locali - dirigenti - compiti di gestione

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marco panaro
00giovedì 10 giugno 2004 17:41
Consiglio di Stato, sez. V, 4/5/2004, n. 2694

L’Attribuzione diretta ai Dirigenti degli Enti locali dei compiti di gestione in base alle menzionate disposizioni, anche in mancanza di specifiche norme statutarie o regolamentari, sebbene si stata recentemente messa in dubbio (V. la decisione di questa Sezione n. 3717 del 23.6.2003), appare confermata dall’art. 53, comma 23°, L. 23.12.2000 n. 388, come modificato dall’art. 29 L. 28.12.2001 n.448, che ha consentito unicamente agli Enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di adottare, al fine di operare un contenimento della spesa (da documentare ogni anno), disposizioni regolamentari organizzative per attribuire ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi nonchè il potere di adottare anche atti di natura tecnica gestionale.
ferrari.m
00venerdì 11 giugno 2004 08:05
Una tesi chiara e pacifica (quella dell'attribuzione diretta ai dirigenti della responsabilità gestionale senza mediazione statutaria o regolamentare) supportata da un ragionamento basato su una legge discutibile (quella concede la possibilità di attribuire responsabilità gestionali agli Assessori)...
E il D.Lgs. 80/1998 e il 267/2000 non contano nulla???
marco panaro
00venerdì 11 maggio 2007 13:13
Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), sent. 496/2007
In un contesto normativo volto a configurare una potestà assolutamente vincolata dell’organo chiamato ad emanare l’atto terminale del procedimento, è irrilevante che all’incombenza abbia provveduto il Presidente, in luogo del dirigente competente per materia, il quale non avrebbe potuto decidere diversamente; a tanto consegue la infondatezza della censura, in base al disposto dell’art. 21-octies, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241, secondo il quale “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.

[Fattispecie in materia di tartufi]
lillo1
00venerdì 11 maggio 2007 19:14
tartufi?

cmq questo art. 21 octies della novellata 241 farà discutere...
ne vedremo delle belle.
marco panaro
00venerdì 11 maggio 2007 23:16
Tartufi, tartufi.
marco panaro
00venerdì 11 maggio 2007 23:19
Alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione redatta dal verificatore, si deve concludere per la infondatezza delle censure del ricorso, atteso che è stata accertata l’esecuzione di incrementi e miglioramenti colturali (consistenti, in particolare, in opere di decespugliamento, diradamento ed incremento della tartufaia con messa a dimora di n. 40 piantine micorizzate), mentre il progetto di trasformazione in alto fusto del bosco è stato posto in essere per una entità molto limitata, poiché le aree boscate comprese nel perimetro della tartufaia sono già classificate ad alto fusto.

Le contrarie argomentazioni del ricorso, che evidenziano la illogicità della circostanza che la Commissione provinciale abbia ritenuto sufficiente, ai fini di considerare assolto l’obbligo di incremento previsto dalla legge regionale, la messa a dimora di n. 40 piantine (a fronte di una superficie della tartufaia che si estende per circa 20 ettari) non tengono conto della peculiarità delle caratteristiche dei luoghi – evidenziate nella relazione di verificazione – ed in particolare che l’incremento mediante messa a dimora di n. 40 piantine micorizzate è stato effettuato nell’unica radura del bosco di sufficiente ampiezza, idonea a consentire l’esecuzione di tale operazione di miglioramento colturale, mentre l’intera zona “di fatto” poteva già definirsi “bosco di alto fusto”, come è stato accertato dal verificatore. In ultima analisi gli elementi di criticità evidenziati dalla difesa dei ricorrenti (anche mediante relazione tecnica di parte) ad avviso del Collegio non derivano dalla illegittimità delle prescrizioni formulate dalla Commissione provinciale di cui all’art. 8 della L.R. n. 34 del 1987, ma sono dovute alla genericità e non corretta formulazione tecnica della stessa legge regionale, che da un lato non pone limiti alla superficie territoriale delle tartufaie controllate (consentendo che possano estendersi anche per 20 ettari, come si è verificato nella fattispecie in esame) e dall’altro consente che i miglioramenti siano eseguiti “nell’ambito della superficie delle tartufaie”, e non nella intera superficie (art. 8, comma 4, della L.R. Marche 6 ottobre 1987, n. 34).
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