Calciatori Locali per la Serie A

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osservatore
00giovedì 12 agosto 2010 10:48
Un'altra norma inutile
Continuano a partorire norme inutili con la stessa dinamica delle idee che nascono sul tavolino del bar della piazza davanti ad un tavolo ricoperto di Birre Moretti.

L'Italia nun vince? Corpa de li stranieri, toccherebbe obbliga le società a fa gioca l'italiani

Ed ecco la legge:

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245O
COMUNICATO UFFICIALE N. 76/A
Il Presidente Federale
- tenuto conto dei principi emanati dalla Unione Europea e dalla Corte di Giustizia Europea, volti
a promuovere la formazione e la preparazione di talenti cosiddetti locali;
- considerato che la UEFA, in linea con i suddetti principi, ha emanato disposizioni in materia di
incentivazione e promozione dei giocatori locali;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 10 del 15 giugno 2006 con il quale la Federazione ha recepito i
principi UEFA in materia di incentivazione e promozione dei giocatori locali;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 62 del 7 settembre 2006 che ha definito calciatori locali:
a) i calciatori tesserati a titolo definitivo, fra i 15 e 21 anni, per la stessa società affiliata alla
F.I.G.C., per tre stagioni sportive anche non consecutive oppure per 36 mesi anche non
consecutivi. Il rapporto di tesseramento deve essere intercorso con la società che inserisce il
calciatore locale nella propria rosa di prima squadra;
b) i calciatori tesserati a titolo definitivo, fra i 15 e 21 anni, per società diverse affiliate alla
F.I.G.C., per tre stagioni sportive anche non consecutive oppure per 36 mesi anche non
consecutivi;
- ritenuto di poter disporre anche per la stagione sportiva 2010/2011 - Campionato di Serie A - in
conformità ai suddetti principi;
- ritenuto opportuno precisare che:
1. per stagione sportiva, ai soli fini della qualificazione di un calciatore come locale, si intende
un periodo ininterrotto superiore ai cinque mesi, in cui il calciatore è stato tesserato a titolo
definitivo nel corso della medesima stagione per una stessa società;
2. le società con anzianità di affiliazione inferiore ai tre anni, possono ricomprendere ai fini del
rispetto delle quote dei calciatori locali soltanto calciatori di cui alla precedente lettera b);
- ravvisata l’opportunità di far riferimento, come nella precedente stagione sportiva, alla
cosiddetta rosa di prima squadra;
- ritenuta l’urgenza di provvedere;
- visto l’art. 24, comma 3, dello Statuto Federale;
- d’intesa con i Vice Presidenti;
d e l i b e r a
di stabilire che, per le società partecipanti ai campionati di serie A nella stagione sportiva
2010/2011:
la rosa di prima squadra, se composta da un numero di calciatori fino a 25, dovrà comprendere
almeno 8 calciatori locali, con il limite massimo di 4 per quelli di cui alla precedente lettera b);
la rosa di prima squadra, se composta da un numero di calciatori da 26 a 30, dovrà comprendere
almeno 9 calciatori locali, con il limite massimo di 5 per quelli di cui alla precedente lettera b);
2
la rosa di prima squadra, se composta da un numero di calciatori da 31 a 35, dovrà comprendere
almeno 10 calciatori locali, con il limite massimo di 6 per quelli di cui alla precedente lettera b);
la rosa di prima squadra, se composta da un numero di calciatori da 36 a 40, dovrà comprendere
almeno 11 calciatori locali, con il limite massimo di 6 per quelli di cui alla precedente lettera b);
la rosa di prima squadra, se composta da un numero di calciatori da 41 a 45, dovrà comprendere
almeno 12 calciatori locali, con il limite massimo di 7 per quelli di cui alla precedente lettera b);
la rosa di prima squadra, se composta da un numero di calciatori da 46 a 50, dovrà comprendere
almeno 13 calciatori locali, con il limite massimo di 7 per quelli di cui alla precedente lettera b).
Le società partecipanti al campionato di Serie A dovranno comunicare alla Lega Nazionale
Professionisti Serie A il numero dei calciatori facenti parte della rosa di prima squadra ed i
nominativi dei calciatori locali entro il 27 settembre 2010. Ogni eventuale variazione alla rosa di
prima squadra dovrà essere immediatamente comunicata alla medesima Lega.
Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di incentivazione e promozione dei calciatori locali
comporterà l’applicazione della sanzione di almeno 1 punto di penalizzazione in classifica.
La presente delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.
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